L’accordo politico del 26 giugno 2013 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo ha sancito le regole del sostegno della nuova Pac 2014-2020.
Molti aspetti sono ormai definiti; altri aspetti dovranno essere chiariti nella fase di approvazione dei regolamenti (prevista per novembre 2013); molte decisioni spettano agli stati membri e dovranno essere adottate entro il 1° agosto 2014.
L’avvio della nuova Pac
Un dato certo è che non ci sono i tempi tecnici per avviare la nuova Pac dal 2014, che pertanto sarà un anno di transizione in cui gli agricoltori riceveranno i pagamenti in base ai titoli vecchi. In altre parole, il 2014 sarà uguale al 2013:
- i pagamenti diretti del 2014 saranno erogati sulla base dei titoli vecchi;
- rimane in vigore l’articolo 68 e tutte le norme relative, ad esempio all’avvicendamento biennale al centro-sud e il relativo obbligo delle sementi certificate di grano duro.
I nuovi titoli saranno assegnati sulla base del possesso delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica al 15 maggio 2015 e saranno utilizzati dal 2015 in poi. Il numero dei titoli assegnati corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015.
Pagamenti diretti, le 7 tipologie
L’accordo prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in sette tipologie (vedi Terra e Vita n. 27/2013), attivati in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali del massimale nazionale (tab. 1, fig. 1).
La tipologia più importante è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (a eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti).
Il pagamento di base è imperniato su titoli all’aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione che consiste in una distribuzione omogenea del sostegno per ettaro. In altre parole, i nuovi titoli avranno un valore uniforme per tutti gli agricoltori, più precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale oppure regionale.
Il passaggio dagli attuali titoli storici ai nuovi titoli avrebbe un effetto troppo penalizzante per gli agricoltori che attuamente hanno titoli di valore elevato. Per ridurre l’impatto, la nuova Pac prevede la convergenza che consiste in un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti. In altre parole, la Pac abbandonerà gradualmente i riferimenti storici, allo scopo di arrivare a una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale o regionale.
Regionalizzazione
La regionalizzazione è obbligatoria e consiste operativamente nella fissazione di un valore medio dei pagamenti diretti; gli Stati membri devono decidere se adottare un livello medio nazionale oppure regionale. La regione può essere individuata in base a criteri amministrativi (es. le 20 regioni italiane) o in base a criteri agronomici (es. pianura, collina e montagna).
Precisamente due pagamenti diretti possono essere applicati a livello nazionale o regionale: il pagamento di base e il pagamento ecologico.
L’impatto tra le regioni
Una distribuzione del sostegno a livello nazionale porterebbe alla uniformazione dei titoli a livello nazionale, con una forte ridistribuzione dalle regioni con pagamenti diretti per ettaro più elevati (Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria) a favore di regioni con pagamenti diretti più bassi della media nazionale (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata).
Invece, la distribuzione del sostegno a livello regionale manterrebbe l’invarianza del sostegno all’interno delle regioni.
La scelta tra il massimale regionale o nazionale sarà difficile perché le due opzioni presentano vantaggi e svantaggi speculari.
Convergenza
Per ridurre l’impatto della regionalizzazione, la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza, che consiste in un passaggio graduale dai titoli storici ai titoli uniformi.
La convergenza si può realizzare secondo diverse modalità a discrezione degli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.
Le opzioni di convergenza, a discrezione degli Stati membri, possono uniformare i pagamenti diretti agli agricoltori verso il livello medio regionale/nazionale entro il 2019 oppure realizzare un avvicinamento dei pagamenti diretti entro il 2019 senza raggiungere il livello medio.
In altre parole, esistono due modelli di convergenza:
1) totale: raggiungimento del valore medio dei titoli entro il 2019 (fig. 2);
2) parziale: avvicinamento al valore medio senza raggiungerlo nel 2019 (fig. 3).
I meccanismi della convergenza sono molto importanti per gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato (allevatori, tabacchicoltori, olivicoltori, risicoltori, ecc.).
Gli Stati membri possono stabilire che anche il pagamento ecologico (greening) può essere calcolato come percentuale del valore dei titoli di base (più alto è il valore del titolo, più alto è il pagamento ecologico ricevuto).
La convergenza totale al 2019
Il modello di convergenza totale al 2019 consiste (fig. 2):
- nella fissazione di percentuali fisse decrescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019, del massimale nazionale/regionale da assegnare ai pagamenti storici;
- percentuali fisse crescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019 da assegnare ai titoli nuovi.
Ad esempio, si potrebbe iniziare con il 90% dei pagamenti storici al 2015 e il 10% di pagamenti per i titoli nuovi. Negli anni i pagamenti storici decrescono e i titoli nuovi aumentano. Nel 2019, esisteranno solo i pagamenti dei titoli nuovi.
Il periodo transitorio durerà dal 2015 al 2019; entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.
Tale sistema prevede che il meccanismo di avvicinamento dei titoli storici ai titoli uniformi avvenga secondo la seguente modalità:
- dal 2015, tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore uniforme su tutta la superficie ammissibile;
- questa assegnazione riguarderà solo una parte (esempio il 10%) del massimale nazionale o regionale;
- la parte rimanente sarà usata per aumentare il valore della componente “storica”, proporzionale al valore dei pagamenti storici.
In altre parole, il valore dei titoli per ogni agricoltore dal 2015 al 2019 sarà un mix composto da una componente uniforme crescente anno per anno e da una componente storica decrescente (fig. 2). Al 2019 sarà prevista una sola tipologia di titoli.
La componente storica potrà essere calcolata in due modi:
1) pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014, comprendendo anche i pagamenti dell’articolo 68;
2) valore dei titoli detenuti al 15.05.2014, inclusi i titoli speciali.
Nel secondo caso, un agricoltore è considerato detentore dei titoli al 15 maggio 2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo della componente storica.
La convergenza parziale
Il modello di convergenza parziale prevede un graduale orientamento verso livelli di pagamento più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (fig. 3).
Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore iniziale.
Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30%, la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).
Il criterio della perdita del 30% è quello che salvaguarda maggiormente gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato.
In questo modello, gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore di unità iniziale e il 90% del valore dell’unità nazionale o regionale nel 2019, con la garanzia che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019.
L’aumento del valore dei titoli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media.
Tenendo conto che in Italia il livello medio dei pagamenti diretti è di circa 300 euro/ha, significa che ogni agricoltore riceverà un pagamento minimo di circa 180 euro/ha entro il 2019; gli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale, ovvero che hanno un alto valore dei titoli storici, subiranno una riduzione graduale, ma anche dopo il 2019 manterranno un valore più elevato della media regionale/nazionale.
Le scelte dell’Italia
Tutti i modelli di convergenza prevedono un periodo transitorio dal 2015 al 2019 (e anche dopo), in cui il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore cambierà ogni anno. Questo scenario desta qualche preoccupazione sulla possibile complicazione burocratica nel calcolo dei pagamenti di ogni agricoltore.
Il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore dipenderà dalle scelte dell’Italia sulla regionalizzazione e sulla convergenza.
L’orientamento prevalente in Italia mira al mantenimento di una parte del valore dei pagamenti storici anche dopo il 2019, seppure con un graduale avvicinamento al valore uniforme dal 2015 al 2019. In altre parole, prevale l’opzione della convergenza parziale, quindi nel 2019 non si raggiungerà un livello uniforme di pagamenti per ettaro. Tuttavia, per avere un risposta definitiva, bisognerà attendere le decisioni nazionali al 1° agosto 2014.
Angelo Frascarelli, Terra e Vita
domenica 18 agosto 2013
martedì 6 agosto 2013
Nuova Circolare Mis. 214 "Agricoltura Biologica"
Misura 214 – Pagamenti Agroambientali – Sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili”- Si pubblica la Circolare n. 16 del 6 agosto 2013 - Chiarimenti ed integrazioni delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D. http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/Mis_214_1ABD/Circolare%20n.16%20del%206_8_13.pdf
Al via le programmazioni PSR
L'accordo del 26 giugno 2013 sulla Pac ha accelerato l'attuazione della politica di sviluppo rurale a livello nazionale e regionale. Infatti il rinvio della nuova Pac al 2015 riguarderà solamente i pagamenti diretti, mentre l'Ocm unica e la politica di sviluppo rurale partiranno nel 2014.
In altre parole, l'inizio ufficiale dei nuovi Psr non può slittare, almeno finanziariamente, pertanto gli Stati membri dovranno essere pronti già per la fine del 2013.
La complessità della fase di programmazione e di concertazione dei Psr rende molto ambizioso l'avvio dal 1° gennaio 2014, tuttavia non si vedono alternative. Per questa ragione, molte Regioni hanno già avviato il processo di predisposizione dei Psr, consapevoli che si tratta di una programmazione molto importante, visto che avrà una durata di ben sette anni, dal 2014 al 2020.
La predisposizione dei Psr dovrà avvenire con un quadro giuridico europeo che non sarà definitivo prima di novembre 2013 per i regolamenti di base e addirittura a marzo 2014 per il regolamento di attuazione della Commissione (tab. 1). Ciononostante i tempi vanno anticipati e il Ministero e le Regioni già muovono i primi passi ufficiali.
Il contratto di partenariato
La nuova politica di sviluppo rurale sarà elaborata in stretto coordinamento con le altre politiche tramite un quadro strategico comune a livello UE e accordi di partenariato a livello nazionale che riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali (Feasr, Fesr, Fse e Feamp).
La nuova programmazione dei Psr, infatti, prevede la novità di una maggiore coerenza con le altre politiche dell'Ue (figg. 1 e 2). La normativa comunitaria obbliga la programmazione dei Psr in concomitanza con gli altri fondi strutturali (Fesr, Fse, Feamp).
A tal proposito, la Commissione europea ha già mosso i primi passi e ha presentato e trasmesso alle Autorità italiane un documento (position paper), contenente le linee guida che il nostro Paese dovrà seguire per la programmazione della politica di coesione e per la politica di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020.
Questo documento riporta le raccomandazioni che vengono da Bruxelles dovranno essere tenute in debita considerazione nel processo di programmazione e gestione dei nuovi Psr 2014-2020.
Psr nazionali e regionali
La politica di sviluppo rurale manterrà l'attuale schema di programmazione: gli Stati membri o le Regioni predisporranno i programmi pluriennali (Psr), secondo le esigenze delle proprie zone rurali.
Da questo punto di vista c'è una grande novità per la prossima programmazione 2014-2020: la possibilità di uno o più Psr nazionali, insieme ai tradizionali 21 Psr regionali.
Le prime discussioni a livello nazionale indicano che sicuramente la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione) farà parte di un Psr nazionale. Un altro tema che potrebbe far parte di un Psr nazionale è la gestione dell'acqua, che sta assumendo una notevole rilevanza a seguito dei frequenti eccessi di pioggia o scarsità di acqua (siccità) che sta colpendo ripetutamente l'agricoltura italiana.
Dagli assi alle priorità
La nuova programmazione 2014-2020 offre un approccio più flessibile di quello attuale 2007-2013. Le misure non saranno più classificate a livello UE in “assi” con l'obbligo di una spesa minima per asse. Si passa dagli assi alle priorità (fig. 3).
Spetterà agli Stati membri o alle Regioni decidere, quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi “settori d'interesse” (sotto-priorità) più specifici. Ogni Psr dovrà contenere almeno 4 priorità (fig. 4).
Le sei priorità sono fortemente incentrate sul trasferimento di conoscenze, l'innovazione, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione della CO2, l'inclusione sociale, e lo sviluppo economico nelle zone rurali (fig. 5).
Nel nuovo periodo di programmazione gli Stati membri o le Regioni avranno anche la possibilità di mettere a punto sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio su specifiche esigenze: giovani agricoltori; piccoli agricoltori, zone montane, donne nelle zone rurali, mitigazione dei cambiamenti climatici, biodiversità, filiere agroalimentari corte (fig. 6).
Le risorse finanziarie
I programmi saranno cofinanziati dalle dotazioni nazionali; importi e percentuali di cofinanziamento saranno discussi nel contesto del Quadro finanziario pluriennale (Qfp).
Le dotazioni finanziarie non sono ancora ufficiali, in quanto il Qfp non è stato ancora approvato. Dalle prime ipotesi che sono state fatte circolare dalla Commissione europea, le dotazioni Feasr per l'Italia, relative al periodo 2014-2020, saranno di circa 10,5 miliardi di euro a prezzi correnti, pari a 9,2 a prezzi costanti (tab. 2). Alle dotazioni Feasr, si aggiunge il cofinanziamento nazionale, per cui la spesa pubblica sarà di circa 20 miliardi di euro.
La dotazione per lo sviluppo rurale è quindi superiore a quella dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013 che ammonta a 17,66 miliardi di euro di spesa pubblica, con una quota Feasr di 8,98 miliardi di euro.
Gli Stati membri saranno tenuti a riservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE per lo sviluppo rurale a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici, e almeno il 5% all'approccio Leader.
Le misure
L'elenco delle misure si baserà sui punti di forza, secondo quanto indicato dalla Commisione europea.
Innovazione: questo tema chiave (e più in particolare il previsto Partenariato europeo per l'innovazione sui temi della produttività e della sostenibilità agricole) sarà affiancato da diverse misure di sviluppo rurale, quali il “trasferimento di conoscenze”, la “cooperazione” e gli “investimenti in immobilizzazioni materiali”. Il partenariato incentiverà l'uso efficiente delle risorse, la produttività e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e a uno sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior cooperazione fra l'agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori.
Conoscenza - “Un'agricoltura basata sulla conoscenza”: misure rafforzate per fornire servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alle sfide ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione).
Ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni tuttora previste, a volte con tassi di finanziamento più alti se connessi ai partenariati europei per l'innovazione o a progetti comuni.
Giovani agricoltori: una combinazione di misure può comprendere sovvenzioni per avviare l'attività (fino a 70.000 €), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza.
Piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare l'attività fino a 15.000 € per ciascuna piccola azienda agricola.
Gestione del rischio: assicurazione e fondi di mutualizzazione per assicurare il raccolto o i rischi di eventi atmosferici o zoonosi (attualmente disponibili nell'ambito dell'articolo 68 nel 1° pilastro); l'estensione è destinata a includere l'opzione di stabilizzazione dei redditi, che consentirebbe un'erogazione fino al 70% delle perdite subite a partire da un fondo di mutualizzazione in caso di perdita di reddito del 30%.
Organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione di gruppi/organizzazioni sulla base di un piano aziendale, limitato alle entità definite come PMI.
Pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, collegamento a formazioni/informazioni adeguate, maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali.
Agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggior visibilità.
Settore forestale: sostegno rafforzato/semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti annuali.
Zone montane: per le zone montane e i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l'importo degli aiuti può essere portato fino a 450 €/ha (da 250 €/ha).
Altre zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali - con effetto a decorrere dal 2018 al più tardi - basata su otto criteri biofisici; gli Stati membri conservano la flessibilità di definire fino al 10% delle loro superfici soggette a vincoli specifici per preservare o migliorare l'ambiente.
Cooperazione: maggiori possibilità di sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per es. progetti pilota, azioni ambientali congiunte, sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei mercati locali.
Attività non agricole: sovvenzioni per avviare l'attività e sviluppare micro e piccole imprese.
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati.
Leader: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi a livello locale, per es. la cooperazione urbano-rurale.
In altre parole, l'inizio ufficiale dei nuovi Psr non può slittare, almeno finanziariamente, pertanto gli Stati membri dovranno essere pronti già per la fine del 2013.
La complessità della fase di programmazione e di concertazione dei Psr rende molto ambizioso l'avvio dal 1° gennaio 2014, tuttavia non si vedono alternative. Per questa ragione, molte Regioni hanno già avviato il processo di predisposizione dei Psr, consapevoli che si tratta di una programmazione molto importante, visto che avrà una durata di ben sette anni, dal 2014 al 2020.
La predisposizione dei Psr dovrà avvenire con un quadro giuridico europeo che non sarà definitivo prima di novembre 2013 per i regolamenti di base e addirittura a marzo 2014 per il regolamento di attuazione della Commissione (tab. 1). Ciononostante i tempi vanno anticipati e il Ministero e le Regioni già muovono i primi passi ufficiali.
Il contratto di partenariato
La nuova politica di sviluppo rurale sarà elaborata in stretto coordinamento con le altre politiche tramite un quadro strategico comune a livello UE e accordi di partenariato a livello nazionale che riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali (Feasr, Fesr, Fse e Feamp).
La nuova programmazione dei Psr, infatti, prevede la novità di una maggiore coerenza con le altre politiche dell'Ue (figg. 1 e 2). La normativa comunitaria obbliga la programmazione dei Psr in concomitanza con gli altri fondi strutturali (Fesr, Fse, Feamp).
A tal proposito, la Commissione europea ha già mosso i primi passi e ha presentato e trasmesso alle Autorità italiane un documento (position paper), contenente le linee guida che il nostro Paese dovrà seguire per la programmazione della politica di coesione e per la politica di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020.
Questo documento riporta le raccomandazioni che vengono da Bruxelles dovranno essere tenute in debita considerazione nel processo di programmazione e gestione dei nuovi Psr 2014-2020.
Psr nazionali e regionali
La politica di sviluppo rurale manterrà l'attuale schema di programmazione: gli Stati membri o le Regioni predisporranno i programmi pluriennali (Psr), secondo le esigenze delle proprie zone rurali.
Da questo punto di vista c'è una grande novità per la prossima programmazione 2014-2020: la possibilità di uno o più Psr nazionali, insieme ai tradizionali 21 Psr regionali.
Le prime discussioni a livello nazionale indicano che sicuramente la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione) farà parte di un Psr nazionale. Un altro tema che potrebbe far parte di un Psr nazionale è la gestione dell'acqua, che sta assumendo una notevole rilevanza a seguito dei frequenti eccessi di pioggia o scarsità di acqua (siccità) che sta colpendo ripetutamente l'agricoltura italiana.
Dagli assi alle priorità
La nuova programmazione 2014-2020 offre un approccio più flessibile di quello attuale 2007-2013. Le misure non saranno più classificate a livello UE in “assi” con l'obbligo di una spesa minima per asse. Si passa dagli assi alle priorità (fig. 3).
Spetterà agli Stati membri o alle Regioni decidere, quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi “settori d'interesse” (sotto-priorità) più specifici. Ogni Psr dovrà contenere almeno 4 priorità (fig. 4).
Le sei priorità sono fortemente incentrate sul trasferimento di conoscenze, l'innovazione, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione della CO2, l'inclusione sociale, e lo sviluppo economico nelle zone rurali (fig. 5).
Nel nuovo periodo di programmazione gli Stati membri o le Regioni avranno anche la possibilità di mettere a punto sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio su specifiche esigenze: giovani agricoltori; piccoli agricoltori, zone montane, donne nelle zone rurali, mitigazione dei cambiamenti climatici, biodiversità, filiere agroalimentari corte (fig. 6).
Le risorse finanziarie
I programmi saranno cofinanziati dalle dotazioni nazionali; importi e percentuali di cofinanziamento saranno discussi nel contesto del Quadro finanziario pluriennale (Qfp).
Le dotazioni finanziarie non sono ancora ufficiali, in quanto il Qfp non è stato ancora approvato. Dalle prime ipotesi che sono state fatte circolare dalla Commissione europea, le dotazioni Feasr per l'Italia, relative al periodo 2014-2020, saranno di circa 10,5 miliardi di euro a prezzi correnti, pari a 9,2 a prezzi costanti (tab. 2). Alle dotazioni Feasr, si aggiunge il cofinanziamento nazionale, per cui la spesa pubblica sarà di circa 20 miliardi di euro.
La dotazione per lo sviluppo rurale è quindi superiore a quella dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013 che ammonta a 17,66 miliardi di euro di spesa pubblica, con una quota Feasr di 8,98 miliardi di euro.
Gli Stati membri saranno tenuti a riservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE per lo sviluppo rurale a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici, e almeno il 5% all'approccio Leader.
Le misure
L'elenco delle misure si baserà sui punti di forza, secondo quanto indicato dalla Commisione europea.
Innovazione: questo tema chiave (e più in particolare il previsto Partenariato europeo per l'innovazione sui temi della produttività e della sostenibilità agricole) sarà affiancato da diverse misure di sviluppo rurale, quali il “trasferimento di conoscenze”, la “cooperazione” e gli “investimenti in immobilizzazioni materiali”. Il partenariato incentiverà l'uso efficiente delle risorse, la produttività e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e a uno sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior cooperazione fra l'agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori.
Conoscenza - “Un'agricoltura basata sulla conoscenza”: misure rafforzate per fornire servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alle sfide ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione).
Ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni tuttora previste, a volte con tassi di finanziamento più alti se connessi ai partenariati europei per l'innovazione o a progetti comuni.
Giovani agricoltori: una combinazione di misure può comprendere sovvenzioni per avviare l'attività (fino a 70.000 €), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza.
Piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare l'attività fino a 15.000 € per ciascuna piccola azienda agricola.
Gestione del rischio: assicurazione e fondi di mutualizzazione per assicurare il raccolto o i rischi di eventi atmosferici o zoonosi (attualmente disponibili nell'ambito dell'articolo 68 nel 1° pilastro); l'estensione è destinata a includere l'opzione di stabilizzazione dei redditi, che consentirebbe un'erogazione fino al 70% delle perdite subite a partire da un fondo di mutualizzazione in caso di perdita di reddito del 30%.
Organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione di gruppi/organizzazioni sulla base di un piano aziendale, limitato alle entità definite come PMI.
Pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, collegamento a formazioni/informazioni adeguate, maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali.
Agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggior visibilità.
Settore forestale: sostegno rafforzato/semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti annuali.
Zone montane: per le zone montane e i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l'importo degli aiuti può essere portato fino a 450 €/ha (da 250 €/ha).
Altre zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali - con effetto a decorrere dal 2018 al più tardi - basata su otto criteri biofisici; gli Stati membri conservano la flessibilità di definire fino al 10% delle loro superfici soggette a vincoli specifici per preservare o migliorare l'ambiente.
Cooperazione: maggiori possibilità di sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per es. progetti pilota, azioni ambientali congiunte, sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei mercati locali.
Attività non agricole: sovvenzioni per avviare l'attività e sviluppare micro e piccole imprese.
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati.
Leader: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi a livello locale, per es. la cooperazione urbano-rurale.
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