L’entità dei pagamenti diretti per ogni agricoltore nella nuova Pac dipenderà dalla situazione in cui si è trovato nel 2013 e dalle scelte che effettuerà nel 2014 e nel 2015. Infatti, gli anni che contano ai fini della applicazione della nuova Pac sono tre: 2013, 2014 e 2015 (tab. 1).
Questi tre anni si possono considerare gli anni di rifermento della nuova Pac, così come gli anni 2000-2002 sono stati per la riforma Fischler.
L’agricoltore si deve concentrare su questi tre anni per verificare il proprio status e la convenienza o meno a dare o prendere terreni in affitto.
Questi tre anni (2013, 2014 e 2015) generano conseguenze diverse e si possono cogliere molte opportunità per adattare il nuovo sistema dei pagamenti diretti alla strategia imprenditoriale di ogni agricoltore.
Il Reg. Ue 1307/2013 chiarisce la maggior parte delle norme relative agli anni di riferimento, ma alcune scelte sono affidate agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014.
L’assegnazione dei nuovi titoli
L’assegnazione dei nuovi titoli avverrà sulla base della domanda al 15 maggio 2015.
Il numero dei titoli assegnati a ogni agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili, dichiarati nella Domanda di aiuto per il 2015.
I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli sono tre (tab. 2):
1) essere agricoltore attivo;
2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;
3) aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.
2013: il diritto a ricevere i nuovi titoli
Il requisito di aver presentato una domanda di aiuto nel 2013 è molto importante. Infatti i titoli si assegnano in un anno successivo (il 2015) e questo potrebbe generare alcuni atteggiamenti speculativi.
Ad esempio i proprietari (non agricoltori) potrebbero andare alla caccia dei titoli, presentando una domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, pur non essendo interessati all’attività agricola, ma al solo scopo di ottenere i titoli da vendere o affittare dal 2016 in poi.
Per evitare che i proprietari (non agricoltori) possono presentare la domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede che gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, solo se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
Le deroghe
Rispetto al requisito del 2013, l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede quattro deroghe (tab. 2).
Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se:
1) nel 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima;
2) nel 2013 coltivavano vigneti;
3) nel 2014 ricevono titoli da riserva;
4) presentano elementi di prova verificabili che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame, purché non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.
La prima e la seconda deroga sono dovute al fatto che i produttori di ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti potevano essere sprovvisti di titoli, in quanto non erano assegnatari nella riforma Fischler. Ciononostante erano “veri” agricoltori e vanno ammessi ai nuovi titoli.
La terza deroga consente a tutti i “nuovi” e giovani agricoltori, che si insediano nel 2014, di accedere alla nuova Pac.
La quarta deroga consente a tutti gli agricoltori che hanno svolto un’attività agricola nel 2013 di poter accedere ai nuovi titoli, a due condizioni:
- che forniscano prove verificabili dell’attività agricola svolta al 15.05.2013;
- che non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.
In caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. Ue 1307/2013 prevede la possibilità, da parte del cedente, di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori. In altre parole, un agricoltore che acquista un’azienda, può anche acquistare anche il diritto a ricevere i titoli.
2014: il valore dei nuovi pagamenti diretti
L’importo dei pagamenti diretti che ogni singolo agricoltore percepirà negli anni 2015-2020, dipenderà dalle scelte nazionali sulla convergenza. Quasi certamente l’Italia sceglierà il cosiddetto “modello irlandese” di convergenza, che prevede un graduale passaggio dal valore dei titoli storici verso valori dei titoli più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (vedi Terra e Vita n. 48/2013).
Dal 2015 al 2019, il valore dei nuovi titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale nel 2015 di ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, sulla base degli importi del 2014.
Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, con due metodi:
1) a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;
2) a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.
La determinazione del valore unitario iniziale dei titoli evidenzia l’importanza dell’anno 2014 ai fini del trascinamento del valore dei titoli storici che tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.
Le conseguenze per l’agricoltore
Il 2014 è un anno molto importante.
L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei “pagamenti ricevuti”. In tal caso, l’agricoltore deve massimizzare i pagamenti ricevuti nel 2014.
Nel 2014 non è importante il numero di ettari che si indicano nella Domanda Unica, ma i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014. A tale fine, l’agricoltore nel 2014 non corre alcun rischio nell’affitto della terra senza titoli, mentre – se affitta terra e titoli – verrà penalizzato nei pagamenti diretti 2015-2020.
I casi della tabella 3 descrivono alcune situazioni, che hanno un unico criterio: nel 2014 occorre massimizzare i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti.
2015: numero e valore dei nuovi titoli
I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015.
Il numero dei titoli assegnati sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose agrarie, prati e pascoli permanenti.
Gli Stati membri possono:
- applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.;
- escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013.
Una volta chiaro che il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, un aspetto molto importante è il loro valore, che dipende dal valore unitario iniziale (art. 26, Reg. Ue 1307/2013).
Il valore unitario iniziale dei titoli dipenderà da due fattori:
- il valore storico (pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti ), riferito all’anno 2014;
- il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.
Se l’agricoltore nel 2015 avrà pochi ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su pochi ettari; se l’agricoltore nel 2015 avrà molti ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su molti ettari; se l’agricoltore non aveva titoli storici (ad esempio un viticoltore), avrà una nuova assegnazione di titoli nel 2015.
Nel 2015, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto o alla vendita dei terreni.
Nuova Pac e affitti
Il futuro della Pac di ogni agricoltore dipenderà dalla propria situazione imprenditoriale e dalle scelte che farà nel 2014 e 2015. A tal proposito, si è aperto in questi giorni un grande dibattito sul tema degli affitti e sulle relative conseguenze sui pagamenti diretti di ogni singolo agricoltore.
Il mercato degli affitti sarà sicuramente più vischioso nel 2014 e 2015, a causa del fatto che questi due anni sono condizionanti per la Pac 2015-2020. Dal 2016, si tornerà alla normalità.
Non è vero che nel 2014 e 2015 non si deve affittare! Bisogna vedere le varie situazioni personali e imprenditoriali. I casi in tabella 4 descrivono alcune situazioni.
Ad esempio, i proprietari che non hanno il “requisito del 2013” possono continuare ad affittare; infatti, anche se riprendono i terreni nel 2014 non hanno speranza di assegnazione nuovi titoli, poiché non presenti nel 2013.
Gli agricoltori che possiedono “più terra che titoli” o “più titoli che terra” possono avere convenienze diverse a seconda delle loro strategie e della possibilità o meno di trovare terreni in affitto (tab. 4).
Si raccomanda un’attenzione: non bisogna stravolgere la strategia aziendale in funzione della Pac!
La Pac è un elemento del conto economico, che va inserito nel bilancio economico generale dell’azienda; vanno considerati tutti i fattori, quali il canone di affitto, gli altri costi e ricavi aziendali. Facciamo bene i conti e ogni imprenditore troverà la soluzione migliore per ottimizzare la nuova Pac.
(
mercoledì 12 febbraio 2014
domenica 26 gennaio 2014
Pac e bilancio, il dado è tratto
Il 2 dicembre 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha definitivamente approvato il Quadro Finanziario Pluriennale, QFP, 2014-2020 (Reg. 1311/2013).
Il 17 dicembre 2013 il Consiglio Agricoltura ha approvato definitivamente la nuova Pac 2014-2020.
Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati tutti i regolamenti nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Da questa data ha preso avvio ufficialmente, dopo un dibattito di ben quattro anni, la Pac “Europa 2020”, la quinta riforma in 20 anni (tabb. 1 e 2).
I testi legislativi della Pac, per un totale di 385 pagine, sono costituiti da cinque regolamenti (tab. 3), che contengono le norme della Pac per i prossimi sette anni.
I regolamenti approvati definiscono aspetti tecnico-economici molto rilevanti per gli agricoltori: i nuovi pagamenti diretti, le misure di mercato, i nuovi programmi di sviluppo rurale, la gestione dei finanziamenti della Pac.
Codecisione, prima Volta
La Pac 2014-2020 è il frutto di un lungo processo decisionale, caratterizzato per la prima volta nella storia dell’Ue dalla procedura di codecisione tra Parlamento e Consiglio, con l’assistenza della Commissione europea.
Il primo passo è stato la comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2010, a cui seguirono le proposte legislative del 12 ottobre 2011 (tab. 2). Il percorso della riforma è continuato con il dibattito tra i rappresentanti dei portatori di interessi, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, per giungere alle votazioni in seno al Parlamento europeo (13-14 marzo 2013) e all’accordo in seno al Consiglio agricoltura (19 marzo 2013).
Dopo le decisioni delle due istituzioni comunitarie (Parlamento e Consiglio), è iniziata la lunga fase dei triloghi (Consiglio, Parlamento e Commissione), dall’11 aprile al 26 giugno 2013 (tab. 2).
Tutto ciò è avvenuto nel segno di una novità istituzionale di non poco conto, vale a dire la procedura di codecisione, con la quale il Parlamento europeo per la prima volta ha avuto voce in capitolo nella regolamentazione della Pac, rispetto al ruolo semplicemente consultivo del passato: i regolamenti sulla nuova Pac sono stati approvati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio. A seguire saranno emanati dalla Commissione i regolamenti delegati e i regolamenti di esecuzione, previsti per marzo 2014.
L’ultima importante tappa del percorso legislativo della nuova Pac sarà rappresentata dalle decisioni dei governi nazionali su molti aspetti applicativi di una certa rilevanza che l’Unione europea affida alla discrezionalità degli Stati membri. Tali decisioni nazionali dovranno essere adottate entro il 1° agosto 2014. Solo dopo questa data gli agricoltori conosceranno le norme definitive della nuova Pac per il periodo 2014-2020.
L’architettura GIURIDICA
L’architettura giuridica della Pac rimane sostanzialmente confermata, con un edificio che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti (fig. 1).
Il primo pilastro comprende il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale con misure programmate a livello territoriale.
Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi:
- il Feaga, Fondo europeo agricolo di garanzia;
- il Feasr, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Cinque regolamenti
La riforma sulla Pac si articola su quattro importanti regolamenti:
1) pagamenti diretti (Reg. 1307/2013);
2) organizzazione comune di mercato unica (Reg. 1308/2013);
3) sviluppo rurale (Reg. 1305/2013);
4) regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Pac (Reg. 1306/2013).
A questi quattro regolamenti fondamentali, si aggiunge un quinto, il regolamento transitorio, che stabilisce le norme per agevolare la transizione tra il periodo di programmazione 2007-2013 e il “nuovo periodo di programmazione” 2014-2020 (tab. 3).
Partenza dilazionata per i pagamenti diretti
Anche se la nuova Pac è stata approvata e i regolamenti sono stati pubblicati, manca il tempo necessario per far partire la riforma nei termini stabiliti. Infatti, l’adozione delle scelte nazionali e le procedure di attuazione degli organismi pagatori richiedono tempi incompatibili con l’applicazione della nuova Pac dal 1° gennaio 2014.
Per questo motivo il 2014 sarà un anno di transizione, anziché il primo anno di applicazione della nuova Pac.
Più precisamente:
- alcune parti saranno rinviate al 2015 (i nuovi pagamenti diretti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015);
- altre parti della Pac entreranno in vigore regolarmente il 1° gennaio 2014 (Ocm unica);
- la nuova politica di sviluppo rurale si trova in una situazione intermedia.
Il vecchio sistema dei pagamenti diretti, compreso l’articolo 68, sarà mantenuto per l’anno di domanda Pac 2014. Pertanto il regolamento (CE) n. 73/2009 continuerà ad applicarsi nel 2014, con la possibilità per gli Stati membri di modificare l’articolo 68 entro il 1° febbraio 2014.
Le nuove norme sui pagamenti diretti entreranno in vigore dal 2015, compresi lo “spacchettamento” nelle sette tipologie di pagamento e il greening. Ciò implica alcune importanti conseguenze per gli agricoltori per quanto riguarda tali pagamenti:
- gli attuali titoli si utilizzeranno anche per la domanda della Pac 2014, benché soggetti alle riduzioni per i nuovi massimali di bilancio e per la convergenza esterna;
- le misure dell’articolo 68 saranno applicate anche nel 2014;
- la nuova Pac prenderà avvio dal 2015 e i nuovi titoli saranno assegnati in base alla Domanda Unica al 15 maggio 2015.
La transizione dei PSR
Per agevolare la transizione tra il periodo di programmazione 2007-2013 e il “nuovo periodo di programmazione” 2014-2020, l’Ue ha emanato un regolamento transitorio (Reg. 1310/2013).
Le Regioni hanno la possibilità di assumere nuovi impegni per il 2014, sia per le misure dell’Asse 1 (miglioramento della competitività) che dell’Asse 2 (miglioramento dell’ambiente), conformemente ai Psr 2007-2013, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda sia presentata prima dell’approvazione del PSR 2014-2020.
In altre parole, le Regioni possono assumere nuovi impegni con il vecchio Psr 2007-2013, che saranno pagati con le risorse finanziarie del Psr 2014-2020. In questo modo si evita qualsiasi interruzione nel sostegno alla politica di sviluppo rurale sia per gli investimenti che per l’agroambiente.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)