mercoledì 12 febbraio 2014

Gli anni decisivi per i nuovi titoli.

L’entità dei pagamenti diretti per ogni agricoltore nella nuova Pac dipenderà dalla situazione in cui si è trovato nel 2013 e dalle scelte che effettuerà nel 2014 e nel 2015. Infatti, gli anni che contano ai fini della applicazione della nuova Pac sono tre: 2013, 2014 e 2015 (tab. 1). Questi tre anni si possono considerare gli anni di rifermento della nuova Pac, così come gli anni 2000-2002 sono stati per la riforma Fischler. L’agricoltore si deve concentrare su questi tre anni per verificare il proprio status e la convenienza o meno a dare o prendere terreni in affitto. Questi tre anni (2013, 2014 e 2015) generano conseguenze diverse e si possono cogliere molte opportunità per adattare il nuovo sistema dei pagamenti diretti alla strategia imprenditoriale di ogni agricoltore. Il Reg. Ue 1307/2013 chiarisce la maggior parte delle norme relative agli anni di riferimento, ma alcune scelte sono affidate agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014. L’assegnazione dei nuovi titoli L’assegnazione dei nuovi titoli avverrà sulla base della domanda al 15 maggio 2015. Il numero dei titoli assegnati a ogni agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili, dichiarati nella Domanda di aiuto per il 2015. I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli sono tre (tab. 2): 1) essere agricoltore attivo; 2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015; 3) aver presentato una domanda di aiuto per il 2013. 2013: il diritto a ricevere i nuovi titoli Il requisito di aver presentato una domanda di aiuto nel 2013 è molto importante. Infatti i titoli si assegnano in un anno successivo (il 2015) e questo potrebbe generare alcuni atteggiamenti speculativi. Ad esempio i proprietari (non agricoltori) potrebbero andare alla caccia dei titoli, presentando una domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, pur non essendo interessati all’attività agricola, ma al solo scopo di ottenere i titoli da vendere o affittare dal 2016 in poi. Per evitare che i proprietari (non agricoltori) possono presentare la domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede che gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, solo se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013. Le deroghe Rispetto al requisito del 2013, l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede quattro deroghe (tab. 2). Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se: 1) nel 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima; 2) nel 2013 coltivavano vigneti; 3) nel 2014 ricevono titoli da riserva; 4) presentano elementi di prova verificabili che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame, purché non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto. La prima e la seconda deroga sono dovute al fatto che i produttori di ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti potevano essere sprovvisti di titoli, in quanto non erano assegnatari nella riforma Fischler. Ciononostante erano “veri” agricoltori e vanno ammessi ai nuovi titoli. La terza deroga consente a tutti i “nuovi” e giovani agricoltori, che si insediano nel 2014, di accedere alla nuova Pac. La quarta deroga consente a tutti gli agricoltori che hanno svolto un’attività agricola nel 2013 di poter accedere ai nuovi titoli, a due condizioni: - che forniscano prove verificabili dell’attività agricola svolta al 15.05.2013; - che non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto. In caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. Ue 1307/2013 prevede la possibilità, da parte del cedente, di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori. In altre parole, un agricoltore che acquista un’azienda, può anche acquistare anche il diritto a ricevere i titoli. 2014: il valore dei nuovi pagamenti diretti L’importo dei pagamenti diretti che ogni singolo agricoltore percepirà negli anni 2015-2020, dipenderà dalle scelte nazionali sulla convergenza. Quasi certamente l’Italia sceglierà il cosiddetto “modello irlandese” di convergenza, che prevede un graduale passaggio dal valore dei titoli storici verso valori dei titoli più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (vedi Terra e Vita n. 48/2013). Dal 2015 al 2019, il valore dei nuovi titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale nel 2015 di ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, sulla base degli importi del 2014. Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, con due metodi: 1) a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014; 2) a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali. La determinazione del valore unitario iniziale dei titoli evidenzia l’importanza dell’anno 2014 ai fini del trascinamento del valore dei titoli storici che tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014. Le conseguenze per l’agricoltore Il 2014 è un anno molto importante. L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei “pagamenti ricevuti”. In tal caso, l’agricoltore deve massimizzare i pagamenti ricevuti nel 2014. Nel 2014 non è importante il numero di ettari che si indicano nella Domanda Unica, ma i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014. A tale fine, l’agricoltore nel 2014 non corre alcun rischio nell’affitto della terra senza titoli, mentre – se affitta terra e titoli – verrà penalizzato nei pagamenti diretti 2015-2020. I casi della tabella 3 descrivono alcune situazioni, che hanno un unico criterio: nel 2014 occorre massimizzare i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti. 2015: numero e valore dei nuovi titoli I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015. Il numero dei titoli assegnati sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose agrarie, prati e pascoli permanenti. Gli Stati membri possono: - applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.; - escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013. Una volta chiaro che il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, un aspetto molto importante è il loro valore, che dipende dal valore unitario iniziale (art. 26, Reg. Ue 1307/2013). Il valore unitario iniziale dei titoli dipenderà da due fattori: - il valore storico (pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti ), riferito all’anno 2014; - il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015. Se l’agricoltore nel 2015 avrà pochi ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su pochi ettari; se l’agricoltore nel 2015 avrà molti ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su molti ettari; se l’agricoltore non aveva titoli storici (ad esempio un viticoltore), avrà una nuova assegnazione di titoli nel 2015. Nel 2015, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto o alla vendita dei terreni. Nuova Pac e affitti Il futuro della Pac di ogni agricoltore dipenderà dalla propria situazione imprenditoriale e dalle scelte che farà nel 2014 e 2015. A tal proposito, si è aperto in questi giorni un grande dibattito sul tema degli affitti e sulle relative conseguenze sui pagamenti diretti di ogni singolo agricoltore. Il mercato degli affitti sarà sicuramente più vischioso nel 2014 e 2015, a causa del fatto che questi due anni sono condizionanti per la Pac 2015-2020. Dal 2016, si tornerà alla normalità. Non è vero che nel 2014 e 2015 non si deve affittare! Bisogna vedere le varie situazioni personali e imprenditoriali. I casi in tabella 4 descrivono alcune situazioni. Ad esempio, i proprietari che non hanno il “requisito del 2013” possono continuare ad affittare; infatti, anche se riprendono i terreni nel 2014 non hanno speranza di assegnazione nuovi titoli, poiché non presenti nel 2013. Gli agricoltori che possiedono “più terra che titoli” o “più titoli che terra” possono avere convenienze diverse a seconda delle loro strategie e della possibilità o meno di trovare terreni in affitto (tab. 4). Si raccomanda un’attenzione: non bisogna stravolgere la strategia aziendale in funzione della Pac! La Pac è un elemento del conto economico, che va inserito nel bilancio economico generale dell’azienda; vanno considerati tutti i fattori, quali il canone di affitto, gli altri costi e ricavi aziendali. Facciamo bene i conti e ogni imprenditore troverà la soluzione migliore per ottimizzare la nuova Pac. (

domenica 26 gennaio 2014

Pac e bilancio, il dado è tratto

Il 2 dicembre 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha definitivamente approvato il Quadro Finanziario Pluriennale, QFP, 2014-2020 (Reg. 1311/2013). Il 17 dicembre 2013 il Consiglio Agricoltura ha approvato definitivamente la nuova Pac 2014-2020. Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati tutti i regolamenti nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Da questa data ha preso avvio ufficialmente, dopo un dibattito di ben quattro anni, la Pac “Europa 2020”, la quinta riforma in 20 anni (tabb. 1 e 2). I testi legislativi della Pac, per un totale di 385 pagine, sono costituiti da cinque regolamenti (tab. 3), che contengono le norme della Pac per i prossimi sette anni. I regolamenti approvati definiscono aspetti tecnico-economici molto rilevanti per gli agricoltori: i nuovi pagamenti diretti, le misure di mercato, i nuovi programmi di sviluppo rurale, la gestione dei finanziamenti della Pac. Codecisione, prima Volta La Pac 2014-2020 è il frutto di un lungo processo decisionale, caratterizzato per la prima volta nella storia dell’Ue dalla procedura di codecisione tra Parlamento e Consiglio, con l’assistenza della Commissione europea. Il primo passo è stato la comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2010, a cui seguirono le proposte legislative del 12 ottobre 2011 (tab. 2). Il percorso della riforma è continuato con il dibattito tra i rappresentanti dei portatori di interessi, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, per giungere alle votazioni in seno al Parlamento europeo (13-14 marzo 2013) e all’accordo in seno al Consiglio agricoltura (19 marzo 2013). Dopo le decisioni delle due istituzioni comunitarie (Parlamento e Consiglio), è iniziata la lunga fase dei triloghi (Consiglio, Parlamento e Commissione), dall’11 aprile al 26 giugno 2013 (tab. 2). Tutto ciò è avvenuto nel segno di una novità istituzionale di non poco conto, vale a dire la procedura di codecisione, con la quale il Parlamento europeo per la prima volta ha avuto voce in capitolo nella regolamentazione della Pac, rispetto al ruolo semplicemente consultivo del passato: i regolamenti sulla nuova Pac sono stati approvati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio. A seguire saranno emanati dalla Commissione i regolamenti delegati e i regolamenti di esecuzione, previsti per marzo 2014. L’ultima importante tappa del percorso legislativo della nuova Pac sarà rappresentata dalle decisioni dei governi nazionali su molti aspetti applicativi di una certa rilevanza che l’Unione europea affida alla discrezionalità degli Stati membri. Tali decisioni nazionali dovranno essere adottate entro il 1° agosto 2014. Solo dopo questa data gli agricoltori conosceranno le norme definitive della nuova Pac per il periodo 2014-2020. L’architettura GIURIDICA L’architettura giuridica della Pac rimane sostanzialmente confermata, con un edificio che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti (fig. 1). Il primo pilastro comprende il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale con misure programmate a livello territoriale. Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi: - il Feaga, Fondo europeo agricolo di garanzia; - il Feasr, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Cinque regolamenti La riforma sulla Pac si articola su quattro importanti regolamenti: 1) pagamenti diretti (Reg. 1307/2013); 2) organizzazione comune di mercato unica (Reg. 1308/2013); 3) sviluppo rurale (Reg. 1305/2013); 4) regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Pac (Reg. 1306/2013). A questi quattro regolamenti fondamentali, si aggiunge un quinto, il regolamento transitorio, che stabilisce le norme per agevolare la transizione tra il periodo di programmazione 2007-2013 e il “nuovo periodo di programmazione” 2014-2020 (tab. 3). Partenza dilazionata per i pagamenti diretti Anche se la nuova Pac è stata approvata e i regolamenti sono stati pubblicati, manca il tempo necessario per far partire la riforma nei termini stabiliti. Infatti, l’adozione delle scelte nazionali e le procedure di attuazione degli organismi pagatori richiedono tempi incompatibili con l’applicazione della nuova Pac dal 1° gennaio 2014. Per questo motivo il 2014 sarà un anno di transizione, anziché il primo anno di applicazione della nuova Pac. Più precisamente: - alcune parti saranno rinviate al 2015 (i nuovi pagamenti diretti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015); - altre parti della Pac entreranno in vigore regolarmente il 1° gennaio 2014 (Ocm unica); - la nuova politica di sviluppo rurale si trova in una situazione intermedia. Il vecchio sistema dei pagamenti diretti, compreso l’articolo 68, sarà mantenuto per l’anno di domanda Pac 2014. Pertanto il regolamento (CE) n. 73/2009 continuerà ad applicarsi nel 2014, con la possibilità per gli Stati membri di modificare l’articolo 68 entro il 1° febbraio 2014. Le nuove norme sui pagamenti diretti entreranno in vigore dal 2015, compresi lo “spacchettamento” nelle sette tipologie di pagamento e il greening. Ciò implica alcune importanti conseguenze per gli agricoltori per quanto riguarda tali pagamenti: - gli attuali titoli si utilizzeranno anche per la domanda della Pac 2014, benché soggetti alle riduzioni per i nuovi massimali di bilancio e per la convergenza esterna; - le misure dell’articolo 68 saranno applicate anche nel 2014; - la nuova Pac prenderà avvio dal 2015 e i nuovi titoli saranno assegnati in base alla Domanda Unica al 15 maggio 2015. La transizione dei PSR Per agevolare la transizione tra il periodo di programmazione 2007-2013 e il “nuovo periodo di programmazione” 2014-2020, l’Ue ha emanato un regolamento transitorio (Reg. 1310/2013). Le Regioni hanno la possibilità di assumere nuovi impegni per il 2014, sia per le misure dell’Asse 1 (miglioramento della competitività) che dell’Asse 2 (miglioramento dell’ambiente), conformemente ai Psr 2007-2013, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda sia presentata prima dell’approvazione del PSR 2014-2020. In altre parole, le Regioni possono assumere nuovi impegni con il vecchio Psr 2007-2013, che saranno pagati con le risorse finanziarie del Psr 2014-2020. In questo modo si evita qualsiasi interruzione nel sostegno alla politica di sviluppo rurale sia per gli investimenti che per l’agroambiente.

lunedì 9 dicembre 2013

Misura 214 - Pagamenti Agro - ambientali - Bando 2013

Si comunica, per opportuna conoscenza, che con D.D.G. dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole della Regione Sicilia n. 5178 del 21/11/2013, è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammissibili (Allegato A). Fa parte integrante del DDG anche l’Allegato B riportante gli elenchi delle domande non ricevibili o escluse (scaricabili dal sito www.psrsicilia.it), distinti per IPA e riportanti le motivazioni della non ricevibilità o esclusione. Nel DDG di approvazione è indicato sino a quale posizione la graduatoria è coperta in base alla dotazione finanziaria (sino alle istanze con priorità territoriale prevalente 3 e punteggio complessivo attribuito pari a 21,corrispondente alla posizione n.6972).

venerdì 15 novembre 2013

Giovani e Pac, nuove opportunità

La Pac 2014-2020 affronterà con vigore il tema del ricambio generazionale in agricoltura. Una delle principali novità dell’intera architettura dei pagamenti diretti sarà rappresentata dall’introduzione di una componente obbligatoria, cui dovrà essere destinato annualmente non più del 2% del plafond nazionale.
Infatti, gli Stati membri dovranno concedere un pagamento annuo per i giovani beneficiari nell’ambito del regime di pagamento di base.
Questo pagamento ad hoc è stato giustificato dalle Istituzioni europee dal momento in cui la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo da parte dei giovani agricoltori è oggigiorno finanziariamente impegnativo, benché al contempo essenziale per la competitività del settore primario dell’Ue.
I beneficiari del pagamento saranno le persone fisiche, insediatesi per la prima volta come capo-azienda, con età inferiore ai 40 anni all’atto di presentazione della domanda per aderire al regime del pagamento di base (tab. 1). L’importo del pagamento sarà stabilito annualmente dallo Stato membro, che potrà adottare diverse opzioni per la sua determinazione. Qualunque sarà la decisione nazionale, il pagamento verrà concesso a ciascun giovane agricoltore per un periodo massimo di 5 anni dal primo insediamento, poiché dovrà coprire soltanto il periodo iniziale della vita dell’impresa senza diventare un aiuto al suo funzionamento.
Nel secondo pilastro, invece, continueranno a essere implementate misure a sostegno dell’imprenditoria giovanile. Il futuro Regolamento sullo sviluppo rurale 2014-2020 conterrà molteplici provvedimenti destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore primario; saranno poi le singole regioni italiane a dettagliare nei loro Psr tali misure tramutando l’impegno politico in azioni concrete tramite l’attivazione periodica di bandi.

Misure dei Psr 2014-2020
La definizione di “giovane agricoltore” rimarrà invariata rispetto a quella dell’attuale programmazione. L’obiettivo politico sarà nuovamente quello di facilitare l’insediamento iniziale e l’aggiustamento strutturale delle aziende. In particolare, il nuovo regolamento comunitario prevederà due principali misure volte a perseguire gli obiettivi appena descritti, andando incontro alle esigenze della nuova generazione di agricoltori che si affaccia speranzosa alle soglie del nuovo millennio (tab. 2).
La misura “Investimenti in beni materiali” finanzierà investimenti materiali e immateriali finalizzati al raggiungimento di molteplici obiettivi (miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale, diversificazione delle attività, ammodernamento delle infrastrutture). Un giovane agricoltore che aderirà a tale misura potrà ottenere una maggiorazione di ben 20 punti percentuali in aggiunta al contributo finanziario ordinario (pari al 40% del valore dell’investimento).
La misura “Sviluppo dell’azienda agricola”, che assorbe l’attuale misura 112 “insediamento Giovani agricoltori”, offrirà un sostegno finanziario ai giovani agricoltori, conduttori di micro e piccole imprese, che presenteranno un adeguato e dettagliato business plan per la fase di start-up delle loro imprese (da implementare entro nove mesi dalla data di decisione della concessione dell’aiuto).
L’ultima importante novità riguarderà la possibilità di includere nei Psr 2014-2020 appositi sottoprogrammi tematici per affrontare specifici fabbisogni, fra cui il ricambio generazionale. Il sottoprogramma “giovani agricoltori” potrà infatti contenere provvedimenti e azioni di particolare rilevanza che godranno di aliquote di sostegno più elevate rispetto a quelle previste dalle misure ordinarie, al fine di accrescere l’efficienza degli interventi.

L’incognita Italia
L’importo del pagamento per i giovani agricoltori nel primo pilastro sarà probabilmente di ridotta entità e non in grado di apportare un miglioramento significativo del risultato operativo aziendale di fine anno, risultando quindi incapace di favorire da solo l’insediamento aziendale e l’adattamento strutturale delle aziende. Sul fronte dello sviluppo rurale l’efficacia dell’attuazione delle misure e degli eventuali sottoprogrammi dipenderà soprattutto dalla capacità amministrativa delle singole Regioni, nonché dalla propensione a investire delle imprese. Se nel primo caso occorre far notare che la capacità di spesa dei fondi comunitari da parte di molte amministrazioni regionali gode oramai di una pessima fama a livello comunitario, nel secondo è obbligatorio far riferimento alle notevoli difficoltà create da una stretta creditizia senza fine che da anni oramai attanaglia lo spirito imprenditoriale e la voglia di emergere delle nuove generazioni.
In conclusione, dunque, la futura Pac amplierà il kit di strumenti a disposizione dei giovani agricoltori mettendo a disposizione nuove risorse su entrambi i pilastri per il periodo 2014-2020. Un risultato non di poco conto se si pensa che nel prossimo settennio, per la prima volta nella storia dell’Ue, il bilancio comunitario (QFP) verrà ridimensionato. Il nodo cruciale sarà però rappresentato ancora una volta dalla capacità del sistema-Italia di utilizzare con efficacia ed efficienza queste nuove risorse comunitarie, per favorire con risolutezza l’entrata delle nuove generazioni nel mondo agricolo.

martedì 22 ottobre 2013

Pagamenti Pac 2013, taglio del 4%

In questa prima decade di ottobre, ci sono due novità per i pagamenti diretti 2013: una positiva e una negativa.
La novità positiva riguarda l'anticipo del 50% dei pagamenti diretti. Dal 16 ottobre 2013, Agea può pagare il 50% degli aiuti diretti della Domanda Unica 2013; visti i tempi di Agea, gli agricoltori dovrebbero ricevere il bonifico in banca ai primi di novembre 2013.
La novità negativa riguarda la disciplina finanziaria, che ha fissato un taglio del 4% a tutti i pagamenti diretti del 2013, per gli importi superiori a 2.000 euro, quindi i pagamenti diretti che incasseranno gli agricoltori italiani a partire dal 16 ottobre 2013, subiranno un taglio del 4%.
A tal fine, la Commissione europea ha emanato il Reg. Ce 964/2013 del 9/10/2013 che prevede un taglio del 4,001079% dei pagamenti diretti per mantenere la spesa entro i limiti di budget.
Il Reg. Ce 964/2013 fa seguito a una prima proposta di taglio di quasi il 5% (4,98%), pubblicata inizialmente dalla Commissione la scorsa primavera.
Infatti, sulla base delle stime relative agli stanziamenti di bilancio destinati agli aiuti diretti e spese connesse al mercato, la Commissione ha evidenziato la necessità di ridurre la quantità totale di pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 per complessivi 1.471,4 milioni di euro al fine di rispettare il massimale per l'esercizio finanziario 2014.
Saranno esentati dal taglio dei pagamenti diretti i primi 2.000 euro erogati a ciascun beneficiario.
La riduzione dei pagamenti diretti si è resa necessaria per due ragioni:
1) per effetto dell'accordo tra i capi di stato e di governo europei, i quali hanno fissato un massimale di bilancio per il 2014 di circa 800 milioni di € inferiore a quello proposto dalla Commissione;
2) per l'esigenza di creare una nuova riserva di mercato (del valore di 424,5 milioni di €) all'interno del quadro finanziario pluriennale, da utilizzare nei casi di gravi crisi e perturbazioni di mercato.
Tuttavia, il quadro finanziario pluriennale è ancora provvisorio, non essendo stato definitivamente approvato. Pertanto, il taglio del 4% è una stima; la Commissione riesaminerà le previsioni dei pagamenti diretti e delle spese di mercato, in sede di rettifica del progetto di bilancio 2014 e, se necessario, proporrà un aggiustamento del taglio. Quindi, il Consiglio potrà aggiustare il taglio entro il 1° dicembre 2013.

Oltre la modulazione
Il taglio interessa tutti gli agricoltori che hanno presentato la Domanda Unica a maggio 2013, i cui pagamenti dovrebbero essere versati in due rate:
- dal 16 ottobre 2013 (anticipo del 50%);
- dal 1° dicembre 2013 (saldo).
La decurtazione del 4% si aggiunge alla trattenuta prevista dalla modulazione (v. tab.), che nel 2013 è pari a:
- 10% per gli importi da 5.000 a 300.000 euro;
- 14% per gli importi superiori a 300.000 euro.
Il taglio per la disciplina finanziaria e per la modulazione non sono una decurtazione del valore dei titoli, ma una riduzione dei pagamenti erogati e si applica al momento del pagamento. Il taglio si applica a tutti i pagamenti, sia quelli del regime di pagamento unico sia a quelli accoppiati.

domenica 18 agosto 2013

Dai titoli storici ai titoli uniformi. Come avverrà il passaggio?

L’accordo politico del 26 giugno 2013 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo ha sancito le regole del sostegno della nuova Pac 2014-2020.
Molti aspetti sono ormai definiti; altri aspetti dovranno essere chiariti nella fase di approvazione dei regolamenti (prevista per novembre 2013); molte decisioni spettano agli stati membri e dovranno essere adottate entro il 1° agosto 2014.

L’avvio della nuova Pac
Un dato certo è che non ci sono i tempi tecnici per avviare la nuova Pac dal 2014, che pertanto sarà un anno di transizione in cui gli agricoltori riceveranno i pagamenti in base ai titoli vecchi. In altre parole, il 2014 sarà uguale al 2013:
- i pagamenti diretti del 2014 saranno erogati sulla base dei titoli vecchi;
- rimane in vigore l’articolo 68 e tutte le norme relative, ad esempio all’avvicendamento biennale al centro-sud e il relativo obbligo delle sementi certificate di grano duro.
I nuovi titoli saranno assegnati sulla base del possesso delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica al 15 maggio 2015 e saranno utilizzati dal 2015 in poi. Il numero dei titoli assegnati corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015.

Pagamenti diretti, le 7 tipologie
L’accordo prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in sette tipologie (vedi Terra e Vita n. 27/2013), attivati in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali del massimale nazionale (tab. 1, fig. 1).
La tipologia più importante è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (a eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti).
Il pagamento di base è imperniato su titoli all’aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione che consiste in una distribuzione omogenea del sostegno per ettaro. In altre parole, i nuovi titoli avranno un valore uniforme per tutti gli agricoltori, più precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale oppure regionale.
Il passaggio dagli attuali titoli storici ai nuovi titoli avrebbe un effetto troppo penalizzante per gli agricoltori che attuamente hanno titoli di valore elevato. Per ridurre l’impatto, la nuova Pac prevede la convergenza che consiste in un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti. In altre parole, la Pac abbandonerà gradualmente i riferimenti storici, allo scopo di arrivare a una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale o regionale.

Regionalizzazione
La regionalizzazione è obbligatoria e consiste operativamente nella fissazione di un valore medio dei pagamenti diretti; gli Stati membri devono decidere se adottare un livello medio nazionale oppure regionale. La regione può essere individuata in base a criteri amministrativi (es. le 20 regioni italiane) o in base a criteri agronomici (es. pianura, collina e montagna).
Precisamente due pagamenti diretti possono essere applicati a livello nazionale o regionale: il pagamento di base e il pagamento ecologico.

L’impatto tra le regioni
Una distribuzione del sostegno a livello nazionale porterebbe alla uniformazione dei titoli a livello nazionale, con una forte ridistribuzione dalle regioni con pagamenti diretti per ettaro più elevati (Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria) a favore di regioni con pagamenti diretti più bassi della media nazionale (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata).
Invece, la distribuzione del sostegno a livello regionale manterrebbe l’invarianza del sostegno all’interno delle regioni.
La scelta tra il massimale regionale o nazionale sarà difficile perché le due opzioni presentano vantaggi e svantaggi speculari.

Convergenza
Per ridurre l’impatto della regionalizzazione, la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza, che consiste in un passaggio graduale dai titoli storici ai titoli uniformi.
La convergenza si può realizzare secondo diverse modalità a discrezione degli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.
Le opzioni di convergenza, a discrezione degli Stati membri, possono uniformare i pagamenti diretti agli agricoltori verso il livello medio regionale/nazionale entro il 2019 oppure realizzare un avvicinamento dei pagamenti diretti entro il 2019 senza raggiungere il livello medio.
In altre parole, esistono due modelli di convergenza:
1) totale: raggiungimento del valore medio dei titoli entro il 2019 (fig. 2);
2) parziale: avvicinamento al valore medio senza raggiungerlo nel 2019 (fig. 3).
I meccanismi della convergenza sono molto importanti per gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato (allevatori, tabacchicoltori, olivicoltori, risicoltori, ecc.).
Gli Stati membri possono stabilire che anche il pagamento ecologico (greening) può essere calcolato come percentuale del valore dei titoli di base (più alto è il valore del titolo, più alto è il pagamento ecologico ricevuto).

La convergenza totale al 2019
Il modello di convergenza totale al 2019 consiste (fig. 2):
- nella fissazione di percentuali fisse decrescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019, del massimale nazionale/regionale da assegnare ai pagamenti storici;
- percentuali fisse crescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019 da assegnare ai titoli nuovi.
Ad esempio, si potrebbe iniziare con il 90% dei pagamenti storici al 2015 e il 10% di pagamenti per i titoli nuovi. Negli anni i pagamenti storici decrescono e i titoli nuovi aumentano. Nel 2019, esisteranno solo i pagamenti dei titoli nuovi.
Il periodo transitorio durerà dal 2015 al 2019; entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.
Tale sistema prevede che il meccanismo di avvicinamento dei titoli storici ai titoli uniformi avvenga secondo la seguente modalità:
- dal 2015, tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore uniforme su tutta la superficie ammissibile;
- questa assegnazione riguarderà solo una parte (esempio il 10%) del massimale nazionale o regionale;
- la parte rimanente sarà usata per aumentare il valore della componente “storica”, proporzionale al valore dei pagamenti storici.
In altre parole, il valore dei titoli per ogni agricoltore dal 2015 al 2019 sarà un mix composto da una componente uniforme crescente anno per anno e da una componente storica decrescente (fig. 2). Al 2019 sarà prevista una sola tipologia di titoli.
La componente storica potrà essere calcolata in due modi:
1) pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014, comprendendo anche i pagamenti dell’articolo 68;
2) valore dei titoli detenuti al 15.05.2014, inclusi i titoli speciali.
Nel secondo caso, un agricoltore è considerato detentore dei titoli al 15 maggio 2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo della componente storica.

La convergenza parziale
Il modello di convergenza parziale prevede un graduale orientamento verso livelli di pagamento più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (fig. 3).
Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore iniziale.
Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30%, la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).
Il criterio della perdita del 30% è quello che salvaguarda maggiormente gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato.
In questo modello, gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore di unità iniziale e il 90% del valore dell’unità nazionale o regionale nel 2019, con la garanzia che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019.
L’aumento del valore dei titoli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media.
Tenendo conto che in Italia il livello medio dei pagamenti diretti è di circa 300 euro/ha, significa che ogni agricoltore riceverà un pagamento minimo di circa 180 euro/ha entro il 2019; gli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale, ovvero che hanno un alto valore dei titoli storici, subiranno una riduzione graduale, ma anche dopo il 2019 manterranno un valore più elevato della media regionale/nazionale.

Le scelte dell’Italia
Tutti i modelli di convergenza prevedono un periodo transitorio dal 2015 al 2019 (e anche dopo), in cui il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore cambierà ogni anno. Questo scenario desta qualche preoccupazione sulla possibile complicazione burocratica nel calcolo dei pagamenti di ogni agricoltore.
Il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore dipenderà dalle scelte dell’Italia sulla regionalizzazione e sulla convergenza.
L’orientamento prevalente in Italia mira al mantenimento di una parte del valore dei pagamenti storici anche dopo il 2019, seppure con un graduale avvicinamento al valore uniforme dal 2015 al 2019. In altre parole, prevale l’opzione della convergenza parziale, quindi nel 2019 non si raggiungerà un livello uniforme di pagamenti per ettaro. Tuttavia, per avere un risposta definitiva, bisognerà attendere le decisioni nazionali al 1° agosto 2014.

Angelo Frascarelli, Terra e Vita