La Commissione Europea ha pubblicato le proposte volte ha creare un regime transitorio per alcune norme della politica agricola comune nell’anno 2014, in particolare per il sistema dei pagamenti diretti (I° Pilastro).
Anche se il Parlamento Europeo e il Consiglio raggiungeranno un accordo politico e finanziario definitivo sulla riforma della PAC entro questo mese, la Commissione Europea ritiene che gli Stati membri non saranno in grado di stabilire tutte le procedure amministrative necessarie per dare l’avvio alla nuova PAC entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, la base giuridica della nuova PAC entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 (data inizio del periodo di programmazione), ma l’applicazione di alcune norme (la maggioranza di esse) partirà dal 2015, per cui la Commissione Europea ritiene necessario stabilire, per alcuni elementi della PAC, delle norme transitorie per il 2014.
Pagamenti diretti
Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei contributi, per il sistema dei pagamenti diretti, la Commissione ritiene che le attuali disposizioni sul regime di pagamento unico e i pagamenti relativi all’ "articolo 68", saranno mantenuti per l'anno di domanda PAC 2014. Le nuove regole, ad esempio, quelli relative al greening, saranno applicate solamente all'inizio dell'anno 2015, in modo da consentire agli organismi pagatori il tempo sufficiente per preparare questi cambiamenti.
Le proposte che la Commissione ha presentato hanno anche l'obiettivo di integrare gli aspetti finanziari prese dal Consiglio europeo del febbraio, che devono ancora ricevere il consenso del Parlamento europeo. In particolare, la redistribuzione delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti tra gli Stati membri (la "convergenza" esterna), si applicherà a partire dall’anno di domanda PAC 2014, in quanto ricade nell’anno finanziario 2015. Ciò comporterà una riduzione sostanziale dei pagamenti diretti per l’Italia, che è il Paese più penalizzato dal meccanismo di redistribuzione degli aiuti.
Al momento c’è da capire come il ns. paese applicherà queste riduzione e quali aziende, zone del paese e comparti produttivi interesserà maggiormente.
Rispetto all’attuale regime di pagamento, le principali modifiche per il pagamenti diretti 2014, sono le seguenti:
ü gli Stati membri potranno, comunque, versare anticipi al 16 ottobre 2014, sino al 50% dei pagamenti e dell’80% per i premi supplementari relativi alla carne bovina;
ü per ogni stato membro il valore dei diritti all’aiuto (primo anno di convergenza) è uguale a quello riportato nell’allegato VIII (pubblicato dall’Unione Europea) che per l’Italia e pari a 3.953.394.000 di euro, rispetto agli attuali 4.128.300.000 di euro;
ü i massimali relativi ai pagamenti specifici per le carni ovine e caprine e i bovini sono adeguati, per la campagna 2014, ai nuovi massimali nazionali;
ü viene introdotta una maggiore flessibilità tra i Pagamenti diretti e il PSR, in particolare, gli Stati membri possono trasferire sino ad un massimo del 15% del valore dei massimali nazionali, per gli anni 2014 – 2019, per le misure dello Sviluppo Rurale. Gli Stati membri che non utilizzano tale opportunità, possono decidere di trasferire ai pagamenti diretti, fino ad un massimo dei pagamenti destinati alle misure dello sviluppo rurale.
Sviluppo Rurale
Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale, la Commissione ritiene utile definire norme transitorie al fine di garantire una transizione tra due periodi di programmazione pluriennale. Pertanto, al fine di agevolare il passaggio delle attuali modalità di sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 con il nuovo quadro normativo, che si riferisce al periodo di programmazione che inizia il 1° gennaio 2014 (il "nuovo periodo di programmazione"), ritiene opportuno adottare disposizioni transitorie al fine di evitare ritardi o difficoltà nell'attuazione del sostegno allo sviluppo rurale, che potrebbe avvenire con l'adozione dei nuovi programmi di sviluppo rurale.
Per questo motivo, gli Stati membri possono continuare ad assumere per alcune misure, nell'anno 2014, degli impegni giuridici nell'ambito di programmi di sviluppo rurali esistenti (anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013) e le spese che ne derivano possono beneficiare del sostegno in corso per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Ciò premesso, la Commissione Europea ha stabilito delle norme per garantire che le misure previste per il periodo 2007 – 2013 (vecchia programmazione) siano applicati in modo da non assorbire una quota eccessiva delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2014 – 2020 (nuova programmazione).
Inoltre, con l’avvicinarsi della fine del periodo di programmazione 2007 – 2013, si sono ridotti i vincoli procedurali per gli Stati membri che intendono modificare i programmi di sviluppo rurale ed altre norme per velocizzare l’avvio della nuova programmazione (es. passaggio di finanziamenti non spesi da una misura ad una altra).
In particolare, la Commissione intende permettere:
Ø l’incremento della flessibilità dall’1 al 3% del limite per le modifiche finanziarie del PSR in assenza di apposita Decisione Comunitaria;
Ø la possibilità di estendere al 31 dicembre 2014 (e quindi non più al 31.12.2013) la durata degli impegni pluriennali a valere dei contratti in corso, per le misure agro – ambientali, forestali e di benessere animale, l’inclusione delle sole misure 113 – Prepensionamento, 131 – Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria, 221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 – Imboschimento dei terreni agricoli nella lista delle misure per le quali non sarà possibile assumere impegni nei confronti dei beneficiari dopo il 31.12. 2013;
Ø la definizione di regole che identificano con precisione il momento in cui le autorità di gestioni (Regioni) non assumono più impegni con la vecchia programmazione (2007 – 2013) ed iniziano ad assumere impegni con la nuova programmazione (2014 – 2020).
OCM Unica
Per quanto riguarda l’OCM Unica, la Commissione ritiene che non è necessario adottare delle norme transitorie, pertanto, le nuove misure di mercato (compresa la riserva di crisi) saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2014.
Regolamenti Orizzontali
Per il regolamento orizzontale, le disposizioni transitorie sono limitate alla condizionalità, al servizio di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e controllo, a causa del loro collegamento con i pagamenti diretti. Per tali disposizioni è pertanto previsto l’applicazione dal 1° gennaio 2015.
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