Pac, De Girolamo: 52 miliardi all'Italia
Il ministro risponde nel corso del Question time alla Camera dei Deputati: "Accolte numerose richieste del Nostro Paese".
“Nel periodo 2014 – 2020, attraverso la Pac, al nostro Paese saranno destinati circa 52 miliardi di euro".
Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, nel corso del Question time alla Camera dei Deputati. Si tratta di 7,4 miliardi di euro all’anno, di cui 3,8 miliardi provenienti dai pagamenti diretti, 0,6 miliardi dalle Organizzazioni comuni di mercato di vino e ortofrutta e 3,0 miliardi dallo sviluppo rurale, in quest’ultimo caso comprensivi di cofinanziamento nazionale.
“Per quanto riguarda il sistema redistributivo delle risorse – ha aggiunto De Girolamo – voglio precisare che la formula approvata evita un duro e rapido calo degli importi dei pagamenti diretti, consentendo agli Stati membri di mantenere delle differenze tra i titoli all'aiuto tra i diversi settori anche oltre il 2019. Infatti, sono stati introdotti meccanismi di gradualità della convergenza che evitano l’applicazione della ‘flat rate’ regionale o nazionale, limitando le perdite per gli agricoltori con titoli più alti, grazie anche alla possibilità di applicare la componente greening a livello individuale”.
“Questo – ha spiegato il ministro De Girolamo – rappresenta un grande risultato per il nostro Paese, da subito sostenitore della necessità di meccanismi che ridimensionano la riduzione degli aiuti, cui fanno riferimento gli interroganti.
Inoltre, per attenuare l’effetto redistributivo degli aiuti e per intervenire con efficacia sui settori strategici del ‘Made in Italy’, abbiamo ottenuto l’innalzamento della soglia degli aiuti accoppiati, che può arrivare sino al 15% dell’intero plafond assegnato al nostro Paese”.
Per quanto riguarda il greening, sono state accolte numerose modifiche sostenute dal Governo italiano, sia in termini di facilità di applicazione, sia in termini di effettivo riconoscimento dei benefici ambientali apportati dalle diverse colture. Il ministro ha sottolineato in particolare l’accoglimento della richiesta di esentare dagli obblighi del greening il riso e le colture permanenti, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto alle colture estensive di alcuni Paesi del nord Europa.
E' stata inoltre confermata la diversa portata degli obblighi del greening a seconda della superficie aziendale, venendo incontro alle esigenze della piccole e medie imprese, che sono tipiche dell’agricoltura italiana, con l’esclusione dall’obbligo per le aziende fino a 10 ettari di seminativo, mentre per le aziende tra i 10 e 30 ettari saranno necessarie due colture. Tre colture diverse sono previste solo per le aziende superiori ai 30 ettari.
giovedì 4 luglio 2013
martedì 25 giugno 2013
Proposte di regolarmento di transizione alla nuova PAC 2013
La Commissione Europea ha pubblicato le proposte volte ha creare un regime transitorio per alcune norme della politica agricola comune nell’anno 2014, in particolare per il sistema dei pagamenti diretti (I° Pilastro).
Anche se il Parlamento Europeo e il Consiglio raggiungeranno un accordo politico e finanziario definitivo sulla riforma della PAC entro questo mese, la Commissione Europea ritiene che gli Stati membri non saranno in grado di stabilire tutte le procedure amministrative necessarie per dare l’avvio alla nuova PAC entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, la base giuridica della nuova PAC entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 (data inizio del periodo di programmazione), ma l’applicazione di alcune norme (la maggioranza di esse) partirà dal 2015, per cui la Commissione Europea ritiene necessario stabilire, per alcuni elementi della PAC, delle norme transitorie per il 2014.
Pagamenti diretti
Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei contributi, per il sistema dei pagamenti diretti, la Commissione ritiene che le attuali disposizioni sul regime di pagamento unico e i pagamenti relativi all’ "articolo 68", saranno mantenuti per l'anno di domanda PAC 2014. Le nuove regole, ad esempio, quelli relative al greening, saranno applicate solamente all'inizio dell'anno 2015, in modo da consentire agli organismi pagatori il tempo sufficiente per preparare questi cambiamenti.
Le proposte che la Commissione ha presentato hanno anche l'obiettivo di integrare gli aspetti finanziari prese dal Consiglio europeo del febbraio, che devono ancora ricevere il consenso del Parlamento europeo. In particolare, la redistribuzione delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti tra gli Stati membri (la "convergenza" esterna), si applicherà a partire dall’anno di domanda PAC 2014, in quanto ricade nell’anno finanziario 2015. Ciò comporterà una riduzione sostanziale dei pagamenti diretti per l’Italia, che è il Paese più penalizzato dal meccanismo di redistribuzione degli aiuti.
Al momento c’è da capire come il ns. paese applicherà queste riduzione e quali aziende, zone del paese e comparti produttivi interesserà maggiormente.
Rispetto all’attuale regime di pagamento, le principali modifiche per il pagamenti diretti 2014, sono le seguenti:
ü gli Stati membri potranno, comunque, versare anticipi al 16 ottobre 2014, sino al 50% dei pagamenti e dell’80% per i premi supplementari relativi alla carne bovina;
ü per ogni stato membro il valore dei diritti all’aiuto (primo anno di convergenza) è uguale a quello riportato nell’allegato VIII (pubblicato dall’Unione Europea) che per l’Italia e pari a 3.953.394.000 di euro, rispetto agli attuali 4.128.300.000 di euro;
ü i massimali relativi ai pagamenti specifici per le carni ovine e caprine e i bovini sono adeguati, per la campagna 2014, ai nuovi massimali nazionali;
ü viene introdotta una maggiore flessibilità tra i Pagamenti diretti e il PSR, in particolare, gli Stati membri possono trasferire sino ad un massimo del 15% del valore dei massimali nazionali, per gli anni 2014 – 2019, per le misure dello Sviluppo Rurale. Gli Stati membri che non utilizzano tale opportunità, possono decidere di trasferire ai pagamenti diretti, fino ad un massimo dei pagamenti destinati alle misure dello sviluppo rurale.
Sviluppo Rurale
Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale, la Commissione ritiene utile definire norme transitorie al fine di garantire una transizione tra due periodi di programmazione pluriennale. Pertanto, al fine di agevolare il passaggio delle attuali modalità di sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 con il nuovo quadro normativo, che si riferisce al periodo di programmazione che inizia il 1° gennaio 2014 (il "nuovo periodo di programmazione"), ritiene opportuno adottare disposizioni transitorie al fine di evitare ritardi o difficoltà nell'attuazione del sostegno allo sviluppo rurale, che potrebbe avvenire con l'adozione dei nuovi programmi di sviluppo rurale.
Per questo motivo, gli Stati membri possono continuare ad assumere per alcune misure, nell'anno 2014, degli impegni giuridici nell'ambito di programmi di sviluppo rurali esistenti (anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013) e le spese che ne derivano possono beneficiare del sostegno in corso per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Ciò premesso, la Commissione Europea ha stabilito delle norme per garantire che le misure previste per il periodo 2007 – 2013 (vecchia programmazione) siano applicati in modo da non assorbire una quota eccessiva delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2014 – 2020 (nuova programmazione).
Inoltre, con l’avvicinarsi della fine del periodo di programmazione 2007 – 2013, si sono ridotti i vincoli procedurali per gli Stati membri che intendono modificare i programmi di sviluppo rurale ed altre norme per velocizzare l’avvio della nuova programmazione (es. passaggio di finanziamenti non spesi da una misura ad una altra).
In particolare, la Commissione intende permettere:
Ø l’incremento della flessibilità dall’1 al 3% del limite per le modifiche finanziarie del PSR in assenza di apposita Decisione Comunitaria;
Ø la possibilità di estendere al 31 dicembre 2014 (e quindi non più al 31.12.2013) la durata degli impegni pluriennali a valere dei contratti in corso, per le misure agro – ambientali, forestali e di benessere animale, l’inclusione delle sole misure 113 – Prepensionamento, 131 – Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria, 221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 – Imboschimento dei terreni agricoli nella lista delle misure per le quali non sarà possibile assumere impegni nei confronti dei beneficiari dopo il 31.12. 2013;
Ø la definizione di regole che identificano con precisione il momento in cui le autorità di gestioni (Regioni) non assumono più impegni con la vecchia programmazione (2007 – 2013) ed iniziano ad assumere impegni con la nuova programmazione (2014 – 2020).
OCM Unica
Per quanto riguarda l’OCM Unica, la Commissione ritiene che non è necessario adottare delle norme transitorie, pertanto, le nuove misure di mercato (compresa la riserva di crisi) saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2014.
Regolamenti Orizzontali
Per il regolamento orizzontale, le disposizioni transitorie sono limitate alla condizionalità, al servizio di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e controllo, a causa del loro collegamento con i pagamenti diretti. Per tali disposizioni è pertanto previsto l’applicazione dal 1° gennaio 2015.
Anche se il Parlamento Europeo e il Consiglio raggiungeranno un accordo politico e finanziario definitivo sulla riforma della PAC entro questo mese, la Commissione Europea ritiene che gli Stati membri non saranno in grado di stabilire tutte le procedure amministrative necessarie per dare l’avvio alla nuova PAC entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, la base giuridica della nuova PAC entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 (data inizio del periodo di programmazione), ma l’applicazione di alcune norme (la maggioranza di esse) partirà dal 2015, per cui la Commissione Europea ritiene necessario stabilire, per alcuni elementi della PAC, delle norme transitorie per il 2014.
Pagamenti diretti
Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei contributi, per il sistema dei pagamenti diretti, la Commissione ritiene che le attuali disposizioni sul regime di pagamento unico e i pagamenti relativi all’ "articolo 68", saranno mantenuti per l'anno di domanda PAC 2014. Le nuove regole, ad esempio, quelli relative al greening, saranno applicate solamente all'inizio dell'anno 2015, in modo da consentire agli organismi pagatori il tempo sufficiente per preparare questi cambiamenti.
Le proposte che la Commissione ha presentato hanno anche l'obiettivo di integrare gli aspetti finanziari prese dal Consiglio europeo del febbraio, che devono ancora ricevere il consenso del Parlamento europeo. In particolare, la redistribuzione delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti tra gli Stati membri (la "convergenza" esterna), si applicherà a partire dall’anno di domanda PAC 2014, in quanto ricade nell’anno finanziario 2015. Ciò comporterà una riduzione sostanziale dei pagamenti diretti per l’Italia, che è il Paese più penalizzato dal meccanismo di redistribuzione degli aiuti.
Al momento c’è da capire come il ns. paese applicherà queste riduzione e quali aziende, zone del paese e comparti produttivi interesserà maggiormente.
Rispetto all’attuale regime di pagamento, le principali modifiche per il pagamenti diretti 2014, sono le seguenti:
ü gli Stati membri potranno, comunque, versare anticipi al 16 ottobre 2014, sino al 50% dei pagamenti e dell’80% per i premi supplementari relativi alla carne bovina;
ü per ogni stato membro il valore dei diritti all’aiuto (primo anno di convergenza) è uguale a quello riportato nell’allegato VIII (pubblicato dall’Unione Europea) che per l’Italia e pari a 3.953.394.000 di euro, rispetto agli attuali 4.128.300.000 di euro;
ü i massimali relativi ai pagamenti specifici per le carni ovine e caprine e i bovini sono adeguati, per la campagna 2014, ai nuovi massimali nazionali;
ü viene introdotta una maggiore flessibilità tra i Pagamenti diretti e il PSR, in particolare, gli Stati membri possono trasferire sino ad un massimo del 15% del valore dei massimali nazionali, per gli anni 2014 – 2019, per le misure dello Sviluppo Rurale. Gli Stati membri che non utilizzano tale opportunità, possono decidere di trasferire ai pagamenti diretti, fino ad un massimo dei pagamenti destinati alle misure dello sviluppo rurale.
Sviluppo Rurale
Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale, la Commissione ritiene utile definire norme transitorie al fine di garantire una transizione tra due periodi di programmazione pluriennale. Pertanto, al fine di agevolare il passaggio delle attuali modalità di sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 con il nuovo quadro normativo, che si riferisce al periodo di programmazione che inizia il 1° gennaio 2014 (il "nuovo periodo di programmazione"), ritiene opportuno adottare disposizioni transitorie al fine di evitare ritardi o difficoltà nell'attuazione del sostegno allo sviluppo rurale, che potrebbe avvenire con l'adozione dei nuovi programmi di sviluppo rurale.
Per questo motivo, gli Stati membri possono continuare ad assumere per alcune misure, nell'anno 2014, degli impegni giuridici nell'ambito di programmi di sviluppo rurali esistenti (anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013) e le spese che ne derivano possono beneficiare del sostegno in corso per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Ciò premesso, la Commissione Europea ha stabilito delle norme per garantire che le misure previste per il periodo 2007 – 2013 (vecchia programmazione) siano applicati in modo da non assorbire una quota eccessiva delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2014 – 2020 (nuova programmazione).
Inoltre, con l’avvicinarsi della fine del periodo di programmazione 2007 – 2013, si sono ridotti i vincoli procedurali per gli Stati membri che intendono modificare i programmi di sviluppo rurale ed altre norme per velocizzare l’avvio della nuova programmazione (es. passaggio di finanziamenti non spesi da una misura ad una altra).
In particolare, la Commissione intende permettere:
Ø l’incremento della flessibilità dall’1 al 3% del limite per le modifiche finanziarie del PSR in assenza di apposita Decisione Comunitaria;
Ø la possibilità di estendere al 31 dicembre 2014 (e quindi non più al 31.12.2013) la durata degli impegni pluriennali a valere dei contratti in corso, per le misure agro – ambientali, forestali e di benessere animale, l’inclusione delle sole misure 113 – Prepensionamento, 131 – Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria, 221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 – Imboschimento dei terreni agricoli nella lista delle misure per le quali non sarà possibile assumere impegni nei confronti dei beneficiari dopo il 31.12. 2013;
Ø la definizione di regole che identificano con precisione il momento in cui le autorità di gestioni (Regioni) non assumono più impegni con la vecchia programmazione (2007 – 2013) ed iniziano ad assumere impegni con la nuova programmazione (2014 – 2020).
OCM Unica
Per quanto riguarda l’OCM Unica, la Commissione ritiene che non è necessario adottare delle norme transitorie, pertanto, le nuove misure di mercato (compresa la riserva di crisi) saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2014.
Regolamenti Orizzontali
Per il regolamento orizzontale, le disposizioni transitorie sono limitate alla condizionalità, al servizio di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e controllo, a causa del loro collegamento con i pagamenti diretti. Per tali disposizioni è pertanto previsto l’applicazione dal 1° gennaio 2015.
lunedì 22 aprile 2013
Presentazione domande di pagamento annualità 2013 per la conferma degli impegni Misura 214, sottomisura 214/1 (azioni 214/1A - 214/1B - 214/1D E 214/1F) e degli impegni assunti con i Reg. CE 1257/99 misura F agroambiente ed il Reg. CEE 2078/92
Con la circolare n. 39 del 30/10/2012 l'AG.E.A. ha dato istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del Reg. (CE) n.
1698/2005 e successive modifiche, nonché ha dettato le modalità di presentazione delle domande di
pagamento per la campagna 2013.
In relazione alla predetta circolare pertanto si richiama l'attenzione ai seguenti termini di
scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento (la presentazione
della domanda andrà fatta solo dalle ditte beneficiarie che non hanno partecipato al bando 2013):
a) 15 maggio 2013 (vedasi circolare AGEA n. 39, cap. 5 paragrafo 5.2) - Conferma degli impegni
agroambientali assunti con il bando 2010 del PSR Misura 214 sottomisura 214/1, azioni 214/1A e
214/1B da sole o associate con l’azione 214/1D. Come previsto dalla su citata circolare Agea, per
tali domande è consentito un ritardo di 25 giorni solari successivi al termine del 15 maggio, con
l’applicazione di una decurtazione del premio dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno 2013
(posto che il 9 giugno 2013 è festivo). Le domande presentate oltre il 10 giugno 2013 saranno
considerate irricevibili;
b) 10 giugno 2013 (vedasi circolare AGEA n. 39, cap. 5 paragrafo 5.1) - Conferma degli impegni
agroambientali assunti con il bando 2010 del PSR Misura 214 sottomisura 214/1, per le aziende
che hanno aderito esclusivamente all’azione 214/1D - la domanda presentata oltre tale data sarà
considerata irricevibile;
c) 10 giugno 2013 (vedasi circolare AGEA n. 39, cap. 5 paragrafo 5.1) - impegni ancora in corso
derivanti dalla precedente programmazione - Misura F ex Reg. CE 1257/99 e Misura F ex Reg.
CEE 2078/92 – la domanda presentata oltre tale data sarà considerata irricevibile.
La domanda di pagamento va compilata e presentata telematicamente utilizzando la funzionalità
on-line dell'AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il
quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle
apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale (vedasi circolare AGEA n.39, cap. 7
paragrafi 7.2 e 7.3).
Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e
rilasciata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) ultimo attestato di assoggettamento valido (con data non anteriore ai 6 mesi dalla data del 15
maggio 2013) riportante i dati previsti come indicati al punto 9 del paragrafo 3.2.2
“Documentazione specifica 214/1B” delle disposizioni attuative pubblicate sulla GURS n. 47
del 2/11/2012 (per tutte le aziende che partecipano all'azione 214/1B);
2) ultima certificazione valida rilasciata dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori,
relativa agli allevamenti con bovini, ovini, caprini, suini, equidi ed avicoli (per tutte le aziende
zootecniche). Per le certificazioni relative agli allevamenti con equidi, si rimanda anche ai
chiarimenti ed alle integrazioni apportate alle disposizioni attuative con la circolare assessoriale
n.27 del 21/12/2012 (GURS n. 1 del 04/01/2013)
3) quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione compilato secondo il prospetto allegato
alla presente circolare (allegato 1) (per tutte le aziende che partecipano all’azione 214/1D);
4) documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro
anagrafico di razza rilasciata dagli enti responsabili (per le aziende che partecipano
all'azione214/1D nel caso di capi interessati all'azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla
domanda iniziale). Nel caso degli equidi la documentazione da produrre ai fini dell’attestazione
dell’iscrizione dei capi al registro anagrafico di razza è la copia del passaporto;
5) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla
Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in
applicazione della Legge 183/2011 art.15 in materia di certificati e dichiarazioni
(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario);
6) contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del
comodante per la durata dell'impegno in deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice civile
oppure dichiarazione del comodante a continuare l'impegno assunto dal comodatario, qualora
venga richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto (esclusivamente per le
domande di cambio beneficiario con conduzione dei terreni in comodato);
7) autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche
amministrazioni anche per l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali
(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario con conduzione di terreni non di
proprietà);
inoltre:
8) per i soggetti in forma associata identificati nel quadro “E” del modello di domanda, che
presentano domanda per la prima volta nel 2013 (cambio beneficiario):
8.1) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed dell'elenco soci (in mancanza allegare la
deroga nei casi previsti dalla legge);
8.2) delibera del Consiglio di Amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal Piano ed a
riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge);
8.3) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in
mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge).
Così come già operato nella precedente annualità 2012, a modifica di quanto disposto nelle
procedure della Misura 214, sottomisura 214/1, la suddetta copia cartacea della domanda, stampata,
sottoscritta secondo i termini di legge, rilasciata e corredata dalla documentazione sopra indicata
dovrà:
a) essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo
aziendale;
b) essere presentata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di competenza entro 30 giorni dal
termine di scadenza fissato dall'AG.E.A per le domande:
presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate
con l'Amministrazione Regionale;
relative a cambio beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA).
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato pagamento delle
domande (di cui alla lettera b) trasmesse agli Ispettorati oltre il termine indicato e/o incomplete della
documentazione prevista.
Come per la precedente annualità si fa presente che nella fase di compilazione della domanda,
non va più effettuata la diversificazione degli interventi tra “Foraggere” e “Colture foraggere con
allevamento zootecnico 2 UBA/ha”. Le relative superfici andranno pertanto inserite in domanda con un
unico intervento relativo alle foraggere per le quali il sistema informatico, in automatico, applicherà la
diversificazione dei premi spettanti in funzione del carico zootecnico dell’azienda.
Si raccomanda di porre attenzione, sempre nella fase di compilazione informatica della
domanda, nell’indicare correttamente l’IPA a cui rilasciare la domanda, selezionando uno fra gli enti
specificati nell’elenco allegato 2, secondo la competenza territoriale provinciale; quanto sopra al fine
di evitare ritardi nelle fasi di presa in carico e ricevibilità delle domande di pagamento.
Infine si avvisa che, per l’azione 214/1F – Conversione dei seminativi in pascoli permanenti, il
pagamento dell’annualità 2013 è subordinata alla eventuale rimodulazione finanziaria delle
misure del PSR Sicilia 2007/2013, che dovrà essere approvata dalla Commissione Europea.
Agricoltura biologica - Informatizzazione della notifica sul SIB
Si
comunica che con
Decreto MIPAAF n. 5337 del 28 marzo 2013, è stato prorogato il termine del 31
marzo 2013, previsto all’articolo 2, paragrafo 1 del Decreto 27 dicembre 2012 n.
6561 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo
biologico. La nuova data entro la quale gli operatori biologici che non hanno
ancora adempiuto agli obblighi previsti devono regolarizzare la loro posizione è
stata spostata al 10 maggio 2013.
Obbligo utilizzo della casella di Posta elettronica certificata (PEC)
Si comunica che è stato anticipato al 30 giugno
2013 l’obbligo delle imprese individuali già iscritte e
attive al registro delle imprese competente di possedere e comunicare la casella
di Posta elettronica certificata (PEC).
Tale obbligo è previsto dalla legge
n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del decreto sviluppo bis in vigore
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre
2012.
Per le imprese individuali di nuova
costituzione, che si devono iscrivere al Registro delle imprese o annotare
all’Albo delle imprese artigiane, l’indicazione dell’indirizzo Pec è
obbligatorio e contestuale alla pratica di
iscrizione.
Chi non dovesse adempiere all’obbligo
vedrà la domanda sospesa entro 45 giorni (ridotti rispetto ai precedenti 3 mesi)
fino ad integrazione della stessa con indirizzo
Pec.
I mandanti che non intendono gestire
personalmente la propria
PEC , ma intendono eleggere domicilio presso il CAA, dovranno
specificatamente indicarlo nel “mandato”.
Reg. CE 1698/2005 - Presentazione domande di pagamento annualità 2013 per la conferma degli impegni assunti con la Misura 213 “Indennità Natura 2000”
Con la circolare n. 39 del 30/10/2012 AGEA ha dato istruzioni applicative generali per la presentazione il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche, nonché ha dettato le modalità di presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2013.
In relazione alla predetta circolare pertanto si richiama l'attenzione ai seguenti termini di scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento:
15 maggio 2013 – (circolare AGEA n. 39 cap. 5 paragrafo 5.2) domanda di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la partecipazione al bando 2012 della misura 213 del PSR 2007/2013 Regione Sicilia, e domande di cambio beneficiario.
Come previsto dalla citata circolare AGEA, per tali domande è consentito un ritardo di 25 giorni lavorativi successivi al termine del 15 maggio, con l'applicazione di una decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno 2013.
Le domande presentate oltre il 10 giugno 2013 saranno considerate irricevibili.
Le domanda annuali di pagamento e le domande di cambio beneficiario vanno compilate telematicamente utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.
La domanda cartacea, compilata, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
per le aziende zootecniche
ultima certificazione valida rilasciata dalla ASP per gli accertamento sanitari obbligatori, relativa a tutte le specie allevate (si ritiene valida la certificazione rilasciata in data non antecedente ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica, ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità maggiore di 24 mesi - vedasi circolare assessoriale n. 27 del 21/12/20120 pubblicata su GURS n. 1 del 04/01/2013).
esclusivamente per le domanda di cambio beneficiario:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla CCIAA, Modello A, B e C, secondo le modalità previste dalla circolare regionale prot. n. 7605/2012 in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni
per le aziende con conduzione di terreni in comodato, contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2 del Codice Civile, oppure dichiarazione del comodante a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso
per le aziende con conduzione di terreni in affitto o in comodato, autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti comunitari erogati dalle pubbliche amministrazioni
· per i soggetti in forma associata
· per i soggetti in forma associata
· copia dello Statuto, dell'Atto costitutivo ed Elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla Legge)
· delibera del CdA se prevista dallo Statuto, che autorizza il Legale Rappresentante a richiedere, a sottoscrivere gli impegni previsti dal PSR e a riscuotere gli aiuti (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla Legge);
· copia della Delibera di nomina degli Organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla Legge).
La predetta domanda dovrà:
essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo aziendale
essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di competenza entro 30 giorni dall'ultimo termine di scadenza fissato dall' AGEA per le domande:
presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale;
relative al cambio beneficiario, anche nel caso di compilazione effettuata dal CAA.
Si rappresenta che il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea con la relativa documentazione presso l'Ispettorato, solleva l'Amministrazione dal probabile ritardo del pagamento del premio.
Si avvisa infine che l'annualità di pagamento 2013 è subordinata alla eventuale rimodulazione finanziaria delle misura 213 del PSR Sicilia 2007/2013, che dovrà essere approvata dalla Commissione europea.
Al fine di evitare ritardi nelle fasi di presa in carico e ricevibilità delle domande di pagamento, si raccomanda in fase di compilazione informatica di indicare correttamente l’IPA a cui rilasciare la
domanda, selezionando uno fra gli enti specificati nell’elenco allegato 1, a secondo della competenza territoriale provinciale.
La richiamata circolare AGEA n. 39 del 30/10/2012 è consultabile sul sito istituzionale: http://www.psrsicilia.it/
martedì 9 aprile 2013
Misura 311 "Agriturismo" - PROROGA
Il termine per la presentazione delle domande relative al PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 311 Azione A “Agriturismo” - Bando pubblico (regime de minimis) e bando pubblico (regime di esenzione n. X 413/2010- Reg CE n. 800/2008) pubblicati sulla GURS n. 3 dell'8/1/13, è prorogato al 06/05/2013.
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