domenica 18 agosto 2013

Dai titoli storici ai titoli uniformi. Come avverrà il passaggio?

L’accordo politico del 26 giugno 2013 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo ha sancito le regole del sostegno della nuova Pac 2014-2020.
Molti aspetti sono ormai definiti; altri aspetti dovranno essere chiariti nella fase di approvazione dei regolamenti (prevista per novembre 2013); molte decisioni spettano agli stati membri e dovranno essere adottate entro il 1° agosto 2014.

L’avvio della nuova Pac
Un dato certo è che non ci sono i tempi tecnici per avviare la nuova Pac dal 2014, che pertanto sarà un anno di transizione in cui gli agricoltori riceveranno i pagamenti in base ai titoli vecchi. In altre parole, il 2014 sarà uguale al 2013:
- i pagamenti diretti del 2014 saranno erogati sulla base dei titoli vecchi;
- rimane in vigore l’articolo 68 e tutte le norme relative, ad esempio all’avvicendamento biennale al centro-sud e il relativo obbligo delle sementi certificate di grano duro.
I nuovi titoli saranno assegnati sulla base del possesso delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica al 15 maggio 2015 e saranno utilizzati dal 2015 in poi. Il numero dei titoli assegnati corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015.

Pagamenti diretti, le 7 tipologie
L’accordo prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in sette tipologie (vedi Terra e Vita n. 27/2013), attivati in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali del massimale nazionale (tab. 1, fig. 1).
La tipologia più importante è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (a eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti).
Il pagamento di base è imperniato su titoli all’aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione che consiste in una distribuzione omogenea del sostegno per ettaro. In altre parole, i nuovi titoli avranno un valore uniforme per tutti gli agricoltori, più precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale oppure regionale.
Il passaggio dagli attuali titoli storici ai nuovi titoli avrebbe un effetto troppo penalizzante per gli agricoltori che attuamente hanno titoli di valore elevato. Per ridurre l’impatto, la nuova Pac prevede la convergenza che consiste in un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti. In altre parole, la Pac abbandonerà gradualmente i riferimenti storici, allo scopo di arrivare a una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale o regionale.

Regionalizzazione
La regionalizzazione è obbligatoria e consiste operativamente nella fissazione di un valore medio dei pagamenti diretti; gli Stati membri devono decidere se adottare un livello medio nazionale oppure regionale. La regione può essere individuata in base a criteri amministrativi (es. le 20 regioni italiane) o in base a criteri agronomici (es. pianura, collina e montagna).
Precisamente due pagamenti diretti possono essere applicati a livello nazionale o regionale: il pagamento di base e il pagamento ecologico.

L’impatto tra le regioni
Una distribuzione del sostegno a livello nazionale porterebbe alla uniformazione dei titoli a livello nazionale, con una forte ridistribuzione dalle regioni con pagamenti diretti per ettaro più elevati (Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria) a favore di regioni con pagamenti diretti più bassi della media nazionale (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata).
Invece, la distribuzione del sostegno a livello regionale manterrebbe l’invarianza del sostegno all’interno delle regioni.
La scelta tra il massimale regionale o nazionale sarà difficile perché le due opzioni presentano vantaggi e svantaggi speculari.

Convergenza
Per ridurre l’impatto della regionalizzazione, la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza, che consiste in un passaggio graduale dai titoli storici ai titoli uniformi.
La convergenza si può realizzare secondo diverse modalità a discrezione degli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.
Le opzioni di convergenza, a discrezione degli Stati membri, possono uniformare i pagamenti diretti agli agricoltori verso il livello medio regionale/nazionale entro il 2019 oppure realizzare un avvicinamento dei pagamenti diretti entro il 2019 senza raggiungere il livello medio.
In altre parole, esistono due modelli di convergenza:
1) totale: raggiungimento del valore medio dei titoli entro il 2019 (fig. 2);
2) parziale: avvicinamento al valore medio senza raggiungerlo nel 2019 (fig. 3).
I meccanismi della convergenza sono molto importanti per gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato (allevatori, tabacchicoltori, olivicoltori, risicoltori, ecc.).
Gli Stati membri possono stabilire che anche il pagamento ecologico (greening) può essere calcolato come percentuale del valore dei titoli di base (più alto è il valore del titolo, più alto è il pagamento ecologico ricevuto).

La convergenza totale al 2019
Il modello di convergenza totale al 2019 consiste (fig. 2):
- nella fissazione di percentuali fisse decrescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019, del massimale nazionale/regionale da assegnare ai pagamenti storici;
- percentuali fisse crescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019 da assegnare ai titoli nuovi.
Ad esempio, si potrebbe iniziare con il 90% dei pagamenti storici al 2015 e il 10% di pagamenti per i titoli nuovi. Negli anni i pagamenti storici decrescono e i titoli nuovi aumentano. Nel 2019, esisteranno solo i pagamenti dei titoli nuovi.
Il periodo transitorio durerà dal 2015 al 2019; entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.
Tale sistema prevede che il meccanismo di avvicinamento dei titoli storici ai titoli uniformi avvenga secondo la seguente modalità:
- dal 2015, tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore uniforme su tutta la superficie ammissibile;
- questa assegnazione riguarderà solo una parte (esempio il 10%) del massimale nazionale o regionale;
- la parte rimanente sarà usata per aumentare il valore della componente “storica”, proporzionale al valore dei pagamenti storici.
In altre parole, il valore dei titoli per ogni agricoltore dal 2015 al 2019 sarà un mix composto da una componente uniforme crescente anno per anno e da una componente storica decrescente (fig. 2). Al 2019 sarà prevista una sola tipologia di titoli.
La componente storica potrà essere calcolata in due modi:
1) pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014, comprendendo anche i pagamenti dell’articolo 68;
2) valore dei titoli detenuti al 15.05.2014, inclusi i titoli speciali.
Nel secondo caso, un agricoltore è considerato detentore dei titoli al 15 maggio 2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo della componente storica.

La convergenza parziale
Il modello di convergenza parziale prevede un graduale orientamento verso livelli di pagamento più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (fig. 3).
Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore iniziale.
Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30%, la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).
Il criterio della perdita del 30% è quello che salvaguarda maggiormente gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato.
In questo modello, gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore di unità iniziale e il 90% del valore dell’unità nazionale o regionale nel 2019, con la garanzia che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019.
L’aumento del valore dei titoli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media.
Tenendo conto che in Italia il livello medio dei pagamenti diretti è di circa 300 euro/ha, significa che ogni agricoltore riceverà un pagamento minimo di circa 180 euro/ha entro il 2019; gli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale, ovvero che hanno un alto valore dei titoli storici, subiranno una riduzione graduale, ma anche dopo il 2019 manterranno un valore più elevato della media regionale/nazionale.

Le scelte dell’Italia
Tutti i modelli di convergenza prevedono un periodo transitorio dal 2015 al 2019 (e anche dopo), in cui il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore cambierà ogni anno. Questo scenario desta qualche preoccupazione sulla possibile complicazione burocratica nel calcolo dei pagamenti di ogni agricoltore.
Il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore dipenderà dalle scelte dell’Italia sulla regionalizzazione e sulla convergenza.
L’orientamento prevalente in Italia mira al mantenimento di una parte del valore dei pagamenti storici anche dopo il 2019, seppure con un graduale avvicinamento al valore uniforme dal 2015 al 2019. In altre parole, prevale l’opzione della convergenza parziale, quindi nel 2019 non si raggiungerà un livello uniforme di pagamenti per ettaro. Tuttavia, per avere un risposta definitiva, bisognerà attendere le decisioni nazionali al 1° agosto 2014.

Angelo Frascarelli, Terra e Vita

martedì 6 agosto 2013

Nuova Circolare Mis. 214 "Agricoltura Biologica"

Misura 214 – Pagamenti Agroambientali – Sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili”- Si pubblica la Circolare n. 16 del 6 agosto 2013 - Chiarimenti ed integrazioni delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D. http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/Mis_214_1ABD/Circolare%20n.16%20del%206_8_13.pdf

Al via le programmazioni PSR

L'accordo del 26 giugno 2013 sulla Pac ha accelerato l'attuazione della politica di sviluppo rurale a livello nazionale e regionale. Infatti il rinvio della nuova Pac al 2015 riguarderà solamente i pagamenti diretti, mentre l'Ocm unica e la politica di sviluppo rurale partiranno nel 2014.
In altre parole, l'inizio ufficiale dei nuovi Psr non può slittare, almeno finanziariamente, pertanto gli Stati membri dovranno essere pronti già per la fine del 2013.
La complessità della fase di programmazione e di concertazione dei Psr rende molto ambizioso l'avvio dal 1° gennaio 2014, tuttavia non si vedono alternative. Per questa ragione, molte Regioni hanno già avviato il processo di predisposizione dei Psr, consapevoli che si tratta di una programmazione molto importante, visto che avrà una durata di ben sette anni, dal 2014 al 2020.
La predisposizione dei Psr dovrà avvenire con un quadro giuridico europeo che non sarà definitivo prima di novembre 2013 per i regolamenti di base e addirittura a marzo 2014 per il regolamento di attuazione della Commissione (tab. 1). Ciononostante i tempi vanno anticipati e il Ministero e le Regioni già muovono i primi passi ufficiali.

Il contratto di partenariato
La nuova politica di sviluppo rurale sarà elaborata in stretto coordinamento con le altre politiche tramite un quadro strategico comune a livello UE e accordi di partenariato a livello nazionale che riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali (Feasr, Fesr, Fse e Feamp).
La nuova programmazione dei Psr, infatti, prevede la novità di una maggiore coerenza con le altre politiche dell'Ue (figg. 1 e 2). La normativa comunitaria obbliga la programmazione dei Psr in concomitanza con gli altri fondi strutturali (Fesr, Fse, Feamp).
A tal proposito, la Commissione europea ha già mosso i primi passi e ha presentato e trasmesso alle Autorità italiane un documento (position paper), contenente le linee guida che il nostro Paese dovrà seguire per la programmazione della politica di coesione e per la politica di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020.
Questo documento riporta le raccomandazioni che vengono da Bruxelles dovranno essere tenute in debita considerazione nel processo di programmazione e gestione dei nuovi Psr 2014-2020.

Psr nazionali e regionali
La politica di sviluppo rurale manterrà l'attuale schema di programmazione: gli Stati membri o le Regioni predisporranno i programmi pluriennali (Psr), secondo le esigenze delle proprie zone rurali.
Da questo punto di vista c'è una grande novità per la prossima programmazione 2014-2020: la possibilità di uno o più Psr nazionali, insieme ai tradizionali 21 Psr regionali.
Le prime discussioni a livello nazionale indicano che sicuramente la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione) farà parte di un Psr nazionale. Un altro tema che potrebbe far parte di un Psr nazionale è la gestione dell'acqua, che sta assumendo una notevole rilevanza a seguito dei frequenti eccessi di pioggia o scarsità di acqua (siccità) che sta colpendo ripetutamente l'agricoltura italiana.

Dagli assi alle priorità
La nuova programmazione 2014-2020 offre un approccio più flessibile di quello attuale 2007-2013. Le misure non saranno più classificate a livello UE in “assi” con l'obbligo di una spesa minima per asse. Si passa dagli assi alle priorità (fig. 3).
Spetterà agli Stati membri o alle Regioni decidere, quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi “settori d'interesse” (sotto-priorità) più specifici. Ogni Psr dovrà contenere almeno 4 priorità (fig. 4).
Le sei priorità sono fortemente incentrate sul trasferimento di conoscenze, l'innovazione, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione della CO2, l'inclusione sociale, e lo sviluppo economico nelle zone rurali (fig. 5).
Nel nuovo periodo di programmazione gli Stati membri o le Regioni avranno anche la possibilità di mettere a punto sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio su specifiche esigenze: giovani agricoltori; piccoli agricoltori, zone montane, donne nelle zone rurali, mitigazione dei cambiamenti climatici, biodiversità, filiere agroalimentari corte (fig. 6).

Le risorse finanziarie
I programmi saranno cofinanziati dalle dotazioni nazionali; importi e percentuali di cofinanziamento saranno discussi nel contesto del Quadro finanziario pluriennale (Qfp).
Le dotazioni finanziarie non sono ancora ufficiali, in quanto il Qfp non è stato ancora approvato. Dalle prime ipotesi che sono state fatte circolare dalla Commissione europea, le dotazioni Feasr per l'Italia, relative al periodo 2014-2020, saranno di circa 10,5 miliardi di euro a prezzi correnti, pari a 9,2 a prezzi costanti (tab. 2). Alle dotazioni Feasr, si aggiunge il cofinanziamento nazionale, per cui la spesa pubblica sarà di circa 20 miliardi di euro.
La dotazione per lo sviluppo rurale è quindi superiore a quella dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013 che ammonta a 17,66 miliardi di euro di spesa pubblica, con una quota Feasr di 8,98 miliardi di euro.
Gli Stati membri saranno tenuti a riservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE per lo sviluppo rurale a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici, e almeno il 5% all'approccio Leader.

Le misure
L'elenco delle misure si baserà sui punti di forza, secondo quanto indicato dalla Commisione europea.
Innovazione: questo tema chiave (e più in particolare il previsto Partenariato europeo per l'innovazione sui temi della produttività e della sostenibilità agricole) sarà affiancato da diverse misure di sviluppo rurale, quali il “trasferimento di conoscenze”, la “cooperazione” e gli “investimenti in immobilizzazioni materiali”. Il partenariato incentiverà l'uso efficiente delle risorse, la produttività e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e a uno sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior cooperazione fra l'agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori.
Conoscenza - “Un'agricoltura basata sulla conoscenza”: misure rafforzate per fornire servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alle sfide ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione).
Ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni tuttora previste, a volte con tassi di finanziamento più alti se connessi ai partenariati europei per l'innovazione o a progetti comuni.
Giovani agricoltori: una combinazione di misure può comprendere sovvenzioni per avviare l'attività (fino a 70.000 €), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza.
Piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare l'attività fino a 15.000 € per ciascuna piccola azienda agricola.
Gestione del rischio: assicurazione e fondi di mutualizzazione per assicurare il raccolto o i rischi di eventi atmosferici o zoonosi (attualmente disponibili nell'ambito dell'articolo 68 nel 1° pilastro); l'estensione è destinata a includere l'opzione di stabilizzazione dei redditi, che consentirebbe un'erogazione fino al 70% delle perdite subite a partire da un fondo di mutualizzazione in caso di perdita di reddito del 30%.
Organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione di gruppi/organizzazioni sulla base di un piano aziendale, limitato alle entità definite come PMI.
Pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, collegamento a formazioni/informazioni adeguate, maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali.
Agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggior visibilità.
Settore forestale: sostegno rafforzato/semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti annuali.
Zone montane: per le zone montane e i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l'importo degli aiuti può essere portato fino a 450 €/ha (da 250 €/ha).
Altre zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali - con effetto a decorrere dal 2018 al più tardi - basata su otto criteri biofisici; gli Stati membri conservano la flessibilità di definire fino al 10% delle loro superfici soggette a vincoli specifici per preservare o migliorare l'ambiente.
Cooperazione: maggiori possibilità di sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per es. progetti pilota, azioni ambientali congiunte, sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei mercati locali.
Attività non agricole: sovvenzioni per avviare l'attività e sviluppare micro e piccole imprese.
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati.
Leader: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi a livello locale, per es. la cooperazione urbano-rurale. 

giovedì 4 luglio 2013

Pac, De Girolamo: 52 miliardi all'Italia.

Pac, De Girolamo: 52 miliardi all'Italia
Il ministro risponde nel corso del Question time alla Camera dei Deputati: "Accolte numerose richieste del Nostro Paese".

“Nel periodo 2014 – 2020, attraverso la Pac, al nostro Paese saranno destinati circa 52 miliardi di euro".
 Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, nel corso del Question time alla Camera dei Deputati. Si tratta di 7,4 miliardi di euro all’anno, di cui 3,8 miliardi provenienti dai pagamenti diretti, 0,6 miliardi dalle Organizzazioni comuni di mercato di vino e ortofrutta e 3,0 miliardi dallo sviluppo rurale, in quest’ultimo caso comprensivi di cofinanziamento nazionale.
“Per quanto riguarda il sistema redistributivo delle risorse – ha aggiunto De Girolamo – voglio precisare che la formula approvata evita un duro e rapido calo degli importi dei pagamenti diretti, consentendo agli Stati membri di mantenere delle differenze tra i titoli all'aiuto tra i diversi settori anche oltre il 2019. Infatti, sono stati introdotti meccanismi di gradualità della convergenza che evitano l’applicazione della ‘flat rate’ regionale o nazionale, limitando le perdite per gli agricoltori con titoli più alti, grazie anche alla possibilità di applicare la componente greening a livello individuale”.
“Questo – ha spiegato il ministro De Girolamo – rappresenta un grande risultato per il nostro Paese, da subito sostenitore della necessità di meccanismi che ridimensionano la riduzione degli aiuti, cui fanno riferimento gli interroganti.
Inoltre, per attenuare l’effetto redistributivo degli aiuti e per intervenire con efficacia sui settori strategici del ‘Made in Italy’, abbiamo ottenuto l’innalzamento della soglia degli aiuti accoppiati, che può arrivare sino al 15% dell’intero plafond assegnato al nostro Paese”.
Per quanto riguarda il greening, sono state accolte numerose modifiche sostenute dal Governo italiano, sia in termini di facilità di applicazione, sia in termini di effettivo riconoscimento dei benefici ambientali apportati dalle diverse colture. Il ministro ha sottolineato in particolare l’accoglimento della richiesta di esentare dagli obblighi del greening il riso e le colture permanenti, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto alle colture estensive di alcuni Paesi del nord Europa.
 E' stata inoltre confermata la diversa portata degli obblighi del greening a seconda della superficie aziendale, venendo incontro alle esigenze della piccole e medie imprese, che sono tipiche dell’agricoltura italiana, con l’esclusione dall’obbligo per le aziende fino a 10 ettari di seminativo, mentre per le aziende tra i 10 e 30 ettari saranno necessarie due colture. Tre colture diverse sono previste solo per le aziende superiori ai 30 ettari.

martedì 25 giugno 2013

Proposte di regolarmento di transizione alla nuova PAC 2013

La Commissione Europea ha pubblicato le proposte volte ha creare un regime transitorio per alcune norme della politica agricola comune nell’anno 2014, in particolare per il sistema dei pagamenti diretti (I° Pilastro).
Anche se il Parlamento Europeo e il Consiglio raggiungeranno un accordo politico e finanziario definitivo sulla riforma della PAC entro questo mese, la Commissione Europea ritiene che gli Stati membri non saranno in grado di stabilire tutte le procedure amministrative necessarie per dare l’avvio alla nuova PAC entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, la base giuridica della nuova PAC entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 (data inizio del periodo di programmazione), ma l’applicazione di alcune norme (la maggioranza di esse) partirà dal 2015, per cui la Commissione Europea ritiene necessario stabilire, per alcuni elementi della PAC, delle norme transitorie per il 2014.
Pagamenti diretti
Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei contributi, per il sistema dei pagamenti diretti, la Commissione ritiene che le attuali disposizioni sul regime di pagamento unico e i pagamenti relativi all’ "articolo 68", saranno mantenuti per l'anno di domanda PAC 2014. Le nuove regole, ad esempio, quelli relative al greening,  saranno applicate solamente all'inizio dell'anno 2015, in modo da consentire agli organismi pagatori il tempo sufficiente per preparare questi cambiamenti.
Le proposte che la Commissione ha presentato hanno anche l'obiettivo di integrare gli aspetti finanziari prese dal Consiglio europeo del  febbraio, che devono ancora ricevere il consenso del Parlamento europeo. In particolare, la redistribuzione delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti tra gli Stati membri (la "convergenza" esterna), si applicherà a partire dall’anno di domanda PAC 2014, in quanto ricade nell’anno finanziario 2015. Ciò comporterà una riduzione sostanziale dei pagamenti diretti per l’Italia, che è il Paese più penalizzato dal meccanismo di redistribuzione degli aiuti.
Al momento c’è da capire come il ns. paese applicherà queste riduzione e quali aziende, zone del paese e comparti produttivi interesserà maggiormente.
Rispetto all’attuale regime di pagamento, le principali modifiche per il pagamenti diretti 2014, sono le seguenti:
ü      gli Stati membri potranno, comunque, versare anticipi al 16 ottobre 2014, sino al 50% dei pagamenti e dell’80% per i premi supplementari relativi alla carne bovina;
ü      per ogni stato membro il valore dei diritti all’aiuto (primo anno di convergenza) è uguale a quello riportato nell’allegato VIII (pubblicato dall’Unione Europea) che per l’Italia e pari a 3.953.394.000 di euro, rispetto agli attuali 4.128.300.000 di euro;
ü      i massimali relativi ai pagamenti specifici per le carni ovine e caprine e i bovini sono adeguati, per la campagna 2014,  ai nuovi massimali nazionali;
ü      viene introdotta una maggiore flessibilità tra i Pagamenti diretti e il PSR, in particolare, gli Stati membri possono trasferire sino ad un massimo del 15% del valore dei massimali nazionali, per gli anni 2014 – 2019, per le misure dello Sviluppo Rurale. Gli Stati membri che non utilizzano tale opportunità, possono decidere di trasferire ai pagamenti diretti, fino ad un massimo dei pagamenti destinati alle misure dello sviluppo rurale.
Sviluppo Rurale
Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale, la Commissione ritiene utile definire norme transitorie al fine di garantire una transizione tra due periodi di programmazione pluriennale. Pertanto, al fine di agevolare il passaggio delle attuali modalità di sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 con il nuovo quadro normativo, che si riferisce al periodo di programmazione che inizia il 1° gennaio 2014 (il "nuovo periodo di programmazione"), ritiene opportuno adottare disposizioni transitorie al fine di evitare ritardi o difficoltà nell'attuazione del sostegno allo sviluppo rurale, che potrebbe avvenire con l'adozione dei nuovi programmi di sviluppo rurale.
Per questo motivo, gli Stati membri possono continuare ad assumere per alcune misure, nell'anno 2014, degli impegni giuridici nell'ambito di programmi di sviluppo rurali esistenti (anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013) e le spese che ne derivano possono beneficiare del sostegno in corso per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Ciò premesso, la Commissione Europea ha stabilito delle norme per garantire che le misure previste per il periodo 2007 – 2013 (vecchia programmazione) siano applicati in modo da non assorbire una quota eccessiva delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2014 – 2020 (nuova programmazione).
Inoltre, con l’avvicinarsi della fine del periodo di programmazione 2007 – 2013, si sono ridotti i vincoli procedurali per gli Stati membri che intendono modificare i programmi di sviluppo rurale ed altre norme per velocizzare l’avvio della nuova programmazione (es. passaggio di finanziamenti non spesi da una misura ad una altra).
In particolare, la Commissione intende permettere:
Ø                  l’incremento della flessibilità dall’1 al 3% del limite per le modifiche finanziarie del PSR in assenza di apposita Decisione Comunitaria;
Ø                  la possibilità di estendere al 31 dicembre 2014 (e quindi non più al 31.12.2013) la durata degli impegni pluriennali a valere dei contratti in corso, per le misure agro – ambientali, forestali e di benessere animale,  l’inclusione delle sole misure  113 – Prepensionamento, 131 – Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria, 221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 – Imboschimento dei terreni agricoli nella lista delle misure  per le quali non sarà possibile assumere impegni nei confronti dei beneficiari dopo il 31.12. 2013;
Ø                  la definizione di regole che identificano con precisione il momento in cui le autorità di gestioni (Regioni) non assumono più impegni con la vecchia programmazione (2007 – 2013) ed iniziano ad assumere impegni con la nuova programmazione (2014 – 2020).

OCM Unica
Per quanto riguarda l’OCM Unica, la Commissione ritiene che non è necessario adottare delle norme transitorie, pertanto, le nuove misure di mercato (compresa la riserva di crisi) saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2014.

Regolamenti Orizzontali
Per il regolamento orizzontale, le disposizioni transitorie sono limitate alla condizionalità, al servizio di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e controllo, a causa del loro collegamento con i pagamenti diretti. Per tali disposizioni è pertanto previsto l’applicazione dal 1° gennaio 2015.

lunedì 22 aprile 2013

Presentazione domande di pagamento annualità 2013 per la conferma degli impegni Misura 214, sottomisura 214/1 (azioni 214/1A - 214/1B - 214/1D E 214/1F) e degli impegni assunti con i Reg. CE 1257/99 misura F agroambiente ed il Reg. CEE 2078/92



Con la circolare n. 39 del 30/10/2012 l'AG.E.A. ha dato istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del Reg. (CE) n.
1698/2005 e successive modifiche, nonché ha dettato le modalità di presentazione delle domande di
pagamento per la campagna 2013.
In relazione alla predetta circolare pertanto si richiama l'attenzione ai seguenti termini di
scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento (la presentazione
della domanda andrà fatta solo dalle ditte beneficiarie che non hanno partecipato al bando 2013):
a) 15 maggio 2013 (vedasi circolare AGEA n. 39, cap. 5 paragrafo 5.2) - Conferma degli impegni
agroambientali assunti con il bando 2010 del PSR Misura 214 sottomisura 214/1, azioni 214/1A e
214/1B da sole o associate con l’azione 214/1D. Come previsto dalla su citata circolare Agea, per
tali domande è consentito un ritardo di 25 giorni solari successivi al termine del 15 maggio, con
l’applicazione di una decurtazione del premio dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno 2013
(posto che il 9 giugno 2013 è festivo). Le domande presentate oltre il 10 giugno 2013 saranno
considerate irricevibili;
b) 10 giugno 2013 (vedasi circolare AGEA n. 39, cap. 5 paragrafo 5.1) - Conferma degli impegni
agroambientali assunti con il bando 2010 del PSR Misura 214 sottomisura 214/1, per le aziende
che hanno aderito esclusivamente all’azione 214/1D - la domanda presentata oltre tale data sarà
considerata irricevibile;

c) 10 giugno 2013 (vedasi circolare AGEA n. 39, cap. 5 paragrafo 5.1) - impegni ancora in corso
derivanti dalla precedente programmazione - Misura F ex Reg. CE 1257/99 e Misura F ex Reg.
CEE 2078/92 – la domanda presentata oltre tale data sarà considerata irricevibile.
La domanda di pagamento va compilata e presentata telematicamente utilizzando la funzionalità
on-line dell'AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il
quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle
apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale (vedasi circolare AGEA n.39, cap. 7
paragrafi 7.2 e 7.3).
Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e
rilasciata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) ultimo attestato di assoggettamento valido (con data non anteriore ai 6 mesi dalla data del 15 
maggio 2013) riportante i dati previsti come indicati al punto 9 del paragrafo 3.2.2 
“Documentazione specifica 214/1B” delle disposizioni attuative pubblicate sulla GURS n. 47
del 2/11/2012 (per tutte le aziende che partecipano all'azione 214/1B);
2) ultima certificazione valida rilasciata dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, 
relativa agli allevamenti con bovini, ovini, caprini, suini, equidi ed avicoli (per tutte le aziende 
zootecniche). Per le certificazioni relative agli allevamenti con equidi, si rimanda anche ai 
chiarimenti ed alle integrazioni apportate alle disposizioni attuative con la circolare assessoriale 
n.27 del 21/12/2012 (GURS n. 1 del 04/01/2013) 
3) quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione compilato secondo il prospetto allegato 
alla presente circolare (allegato 1) (per tutte le aziende che partecipano all’azione 214/1D);
4) documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro 
anagrafico di razza rilasciata dagli enti responsabili (per le aziende che partecipano 
all'azione214/1D nel caso di capi interessati all'azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla 
domanda iniziale). Nel caso degli equidi la documentazione da produrre ai fini dell’attestazione 
dell’iscrizione dei capi al registro anagrafico di razza è la copia del passaporto;
5) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla 
Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in 
applicazione della Legge 183/2011 art.15 in materia di certificati e dichiarazioni 
(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario);
6) contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del 
comodante per la durata dell'impegno in deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice civile 
oppure dichiarazione del comodante a continuare l'impegno assunto dal comodatario, qualora 
venga richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto (esclusivamente per le 
domande di cambio beneficiario con conduzione dei terreni in comodato);
7) autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni anche per l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali 
(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario con conduzione di terreni non di 
proprietà);
inoltre:
8) per i soggetti in forma associata identificati nel quadro “E” del modello di domanda, che 
presentano domanda per la prima volta nel 2013 (cambio beneficiario):
8.1) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed dell'elenco soci (in mancanza allegare la 
deroga nei casi previsti dalla legge);
8.2) delibera del Consiglio di Amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal Piano ed a 
riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge);
8.3) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in 
mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge).
Così come già operato nella precedente annualità 2012, a modifica di quanto disposto nelle
procedure della Misura 214, sottomisura 214/1, la suddetta copia cartacea della domanda, stampata,
sottoscritta secondo i termini di legge, rilasciata e corredata dalla documentazione sopra indicata
dovrà:
a) essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo
aziendale;
b) essere presentata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di competenza entro 30 giorni dal
termine di scadenza fissato dall'AG.E.A per le domande:
 presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate
con l'Amministrazione Regionale;
 relative a cambio beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA).
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato pagamento delle
domande (di cui alla lettera b) trasmesse agli Ispettorati oltre il termine indicato e/o incomplete della
documentazione prevista.
Come per la precedente annualità si fa presente che nella fase di compilazione della domanda,
non va più effettuata la diversificazione degli interventi tra “Foraggere” e “Colture foraggere con
allevamento zootecnico 2 UBA/ha”. Le relative superfici andranno pertanto inserite in domanda con un
unico intervento relativo alle foraggere per le quali il sistema informatico, in automatico, applicherà la
diversificazione dei premi spettanti in funzione del carico zootecnico dell’azienda.
Si raccomanda di porre attenzione, sempre nella fase di compilazione informatica della
domanda, nell’indicare correttamente l’IPA a cui rilasciare la domanda, selezionando uno fra gli enti
specificati nell’elenco allegato 2, secondo la competenza territoriale provinciale; quanto sopra al fine
di evitare ritardi nelle fasi di presa in carico e ricevibilità delle domande di pagamento.
Infine si avvisa che, per l’azione 214/1F – Conversione dei seminativi in pascoli permanenti, il
pagamento dell’annualità 2013 è subordinata alla eventuale rimodulazione finanziaria delle
misure del PSR Sicilia 2007/2013, che dovrà essere approvata dalla Commissione Europea.



Agricoltura biologica - Informatizzazione della notifica sul SIB

 Si comunica che con Decreto MIPAAF  n. 5337 del 28 marzo 2013, è stato prorogato il termine del 31 marzo 2013, previsto all’articolo 2, paragrafo 1 del Decreto 27 dicembre 2012 n. 6561 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico. La nuova data entro la quale gli operatori biologici che non hanno ancora adempiuto agli obblighi previsti devono regolarizzare la loro posizione è stata spostata al 10 maggio 2013.